IL TRATTATO DI ROMA 297 serbo, croato, sloveno il quale assume piena ed intera responsabilità delle merci in essi esistenti. 11 concessionario osserverà per i magazzini concessigli i regolamenti e le prescrizioni vigenti nel porto di Fiume per tutto il complesso dei magazzini. ART. 12. — Le autorità serbo, croato, slovene, preposte all’esercizio dei magazzini affittati dovranno notificare alla dogana italiana di Fiume, sia per scopi statistici, sia per altri scopi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in Italia, i dati relativi alle merci accolte nei magazzini predetti o ivi manipolate, e ciò, in via ordinaria, per periodi di tempo secondo gli accordi che saranno presi fra le autorità dei due Stati sopra indicati e, in via straordinaria, in qualunque momento la conoscenza di tali dati si renda necessaria alle autorità italiane. Art. 13. — Ove le esigenze del traffico serbo, croato, sloveno nel bacino locato non richiedessero manifestamente la disponibilità di tutti i locali scoperti o coperti in esso contenuti sarà in facoltà del Governo italiano di chiedere il temporaneo uso di qualche spazio separato e non utilizzato e che invece fosse necessario al traffico internazionale dei restanti bacini portuari. All’uopo verranno presi i necessari accordi di dettaglio col rappresentante locale del Regno dei serbi, croati e sloveni anche nei riguardi della responsabilità. Art. 14. — L’amministrazione del bacino locato, nonché la gestione dei servizi inerenti, spetta esclusivamente al Governo serbo, croato, sloveno, che vi provvederà con personale proprio per il quale saranno osservate le disposizioni degli articoli 40 e 41 della presente Convenzione. Per tutte le operazioni relative alle merci imbarcate, sbarcate, tramutate (tramacco), stivate, consegnate, caricate e scaricate, ecc. il Governo serbo, croato, sloveno, ricorrerà esclusivamente ai lavoratori del porto organizzati ed iscritti presso la Capitaneria di Porto, e ciò con le norme e le tariffe fissate dalle autorità italiane. L’autorità serbo, croato, slovena preposta al servizio del bacino locato potrà organizzare proprie squadre di lavoratori, scegliendoli fra quelli indicati qui sopra. Art. 15. — Integra rimane ogni forma di giurisdizione dello Stato italiano nelle acque comprese nel bacino affittato. L’autorità portuale e quella doganale di Fiume esercitano pertanto la loro giurisdizione anche su di esse come sugli altri bacini portuari. Però è con la presente Convenzione riconosciuto allo Stato serbo, croato, sloveno, il diritto di uso privilegiato delle acque antistanti alle rive locate, di modo che alle navi preavvisate con destinazione al bacino locato deve essere in ogni modo riservato l’approdo con prelazione su qualunque altra, comprese le italiane. Quando invece le rive in parola rimanessero in tutto o in parte inutilizzate per mancanza di navi, l’autorità portuale italiana di Fiume potrà destinarvi altre navi in attesa di posto, con riserva di allontanarle al- I arrivo di altre destinate al traffico speciale del Regno dei Serbi, Croato, Sloveni. Sarà pertanto cura sia dell’autorità portuale italiana, sia dei Delegati o funzionari serbo, croato, sloveni preposti all’esercizio dei magazzini locati di tenersi in continuo contatto e prendere in tempo gli opportuni accordi, perche nè il traffico speciale del detto Regno nè quello internazionale del resto del porto abbiano a soffrire intralci o inconvenienti evitabili. A sua volta 1 autorità portuale di Fiume concederà alle navi del traffico serbo, croato, sloveno altri accosti ad altre banchine negli altri bacini ogni qualvolta gli accosti nel bacino locato fossero insufficienti restando inteso che le navi stesse saranno sottoposte alle formalità doganali in vigore in detti altri bacini, escluso 1 intervento della dogana serbo, croato, slovena. Art. 16. — I Delegati del Governo serbo, croato, sloveno preposti al funzionamento del bacino locato, potranno disporre il movimento delle navi aventi o prendenti loro carico, ormeggiate alle rive del bacino, sempre pero