296 PARTE QUARTA La ubicazione, la forma e l’estensione del bacino concesso risultano individuate a contorno rosso nella pianta generale del porto di Fiume allegata come parte integrante alla presente Convenzione, e dalla descrizione fattane all’articolo 5. (Vedi tracciato nella cartina contenuta nel cap. Il Porto di Fiume). Fanno parte integrante della concessione gli impianti fissi e mobili necessari al traffico delle merci (grue, illuminazione delle banchine) esclusi gli impianti sotterranei dell’acqua. L’uso delle opere ferroviarie (binari, piattaforme ed altri arredi) è regolato dal capitolo II della presente Convenzione. L’affitto suindicato decorrerà dalla data della consegna del bacino che sarà effettuata a norma dell’art. 4. Art. 3. — La concessione di affitto delle zone predette non attribuisce ad esse, sotto nessuna forma e riguardo, un carattere di extra-territorialità. Rimangono quindi su tutte le aree concesse ineccepiti ed ineccepibili i diritti sovrani dello Stato italiano. Art. 4. — La consegna del bacino, di cui all’articolo 2, dovrà risultare da apposito verbale redatto sul posto dai Delegati delle due parti, nel quale sarà descritta la consistenza delle opere e dei mobili ceduti in affìtto. Art. 5. — Il confine orientale della zona locata parte dal centro della fronte a mare del molo « Genova » (m 80/2 = m. 40), segue la mediana del molo stesso fino a raggiungerne la radice, e precisamente l’allineamento della riva Revel ; ivi il confine volge a ponente fino ad allacciarsi con la fronte a mare dei magazzini nn. 10-11; poscia volge ad angolo retto verso N terra, fino all’allineamenio con il tergo dei magazzini nn. 12-13 compreso lo zoccolo 0 perrone — proseguendo fino all’altezza della fronte ovest del magazzino n. 17 (molo Napoli) — dove il confine segue la fronte W del magazzino stesso fino all’incontro con l’acqua sul ciglio della fronte sud del detto molo «Napoli». Art. 6. — La enumerazione e la descrizione degli impianti fissi di vario genere esistenti sugli e negli spazi locati sarà fatta all’atto della consegna dai Delegati degli Stati contraenti (binari, piattaforme, scambi, segnali, grue, lampade da illuminazione, estintori d’incendio, idranti, telefoni d’allarme ecc.). Art. 7. — Le cose locate, rive, banchine, magazzini, dovranno servire per deposito, imbarco, sbarco e rispedizione di merci. Le merci potranno esservi manipolate e campionate secondo le occorrenze e la loro natura. Art. 8. — Per gli infiammabili, combustibili per spontanea accensione, i corrosivi, gli esplosivi, e per merci comunque pericolose, saranno rigorosamente osservate le prescrizioni in vigore nel Regno d’Italia. Le navi cariche di liquidi infiammabili oltre i limiti consentiti dal regolamento portuario di Fiume dovranno scaricare al porto Petrolio. Art. 9. — La fornitura nello spazio locato di energia per le grue o per le lampade elettriche esterne, nonché la fornitura d’acqua per i diversi usi nei magazzini, saranno fatte dall’Autorità competente del Porto di Fiume ai prezzi più favorevoli fatti per altri utenti nel Punto franco o con le stesse modalità ; 1 consumi saranno accertati coi contatori nei modi consueti e gli importi liquidati nelle forme e nel modo già in uso nel porto di Fiume per tutti gli altri utenti. Art. 10. — Per l’osservanza delle leggi comuni sulla polizia portuale, delle discipline ed ordinanze portuali, e per ogni esigenza di carattere tecnico che si verificasse in dipendenza di questa concessione nel bacino locato i funzionari ivi delegati dal Governo serbo, croato, sloveno, richiederanno l’intervento dell’autorità portuaria che eserciterà i suoi poteri con i mezzi a sua disposizione. Art. 11. — Le autorità italiane, preposte al funzionamento dei magazzini ed al traffico delle merci nel porto di Fiume, comprese le autorità doganali, avranno facoltà di accedere liberamente nei magazzini locali, previo avviso ai dirigenti serbo, croato, sloveni. 1 magazzini contenuti nella zona locata saranno in gestazione del Governo