IL TRATTATO DI ROMA 293 e fattorie rispettive dalla frontiera che separa le due zone di frontiera sono autorizzati a trasportare dalle loro case e fattorie ai terreni sopradetti il bestiame per il pascolo in esenzione dai diritti di dogana d’importazione e d’esportazione. Se il ritorno del pascolo ha luogo nel corso della medesima giornata, gli Uffici di dogana competenti si limiteranno ad esercitare la loro sorveglianza con misure sufficienti ad impedire abusi, senza tuttavia sottoporre questo bestiame al regime doganale dell’importazione temporanea. In ogni caso questo regime non potrà essere adottato che secondo regole da stabilirsi di comune accordo tra i Governi dei due Stati contraenti. Art. 9. — Il movimento degli animali tra le due zone di frontiera sarà in generale libero da ogni misura sanitaria. Tuttavia, nel caso che nelle zone sopradette si verificassero dei casi di afta epizootica o di altre malattie di natura largamente contagiosa, gli animali della specie o delle specie soggette al contagio, provenienti dalle regioni infette dovranno, per essere ammessi a traversare la frontiera, essere muniti di un certificato rilasciato dall’autorità comunale competente da cui risulti che gli animali a cui il certificato si riferisce provengono da località esente dall’epizoozia. Quando nelle zone di frontiera fossero constatate delle manifestazioni di peste bovina, ogni movimento di bestiame ed ogni transito di prodotti e residui animali, come anche quello di paglia, di foraggi, ecc., tra le zone sopradette, saranno vietati. Art. 10. — Gli abitanti di ciascuna delle due zone di frontiera potranno varcare la frontiera liberamente e circolare nella zona di frontiera dell’altro Stato senza conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di passaporti, ma a condizione che essi siano provvisti di una « Tessera di frontiera » rilasciata dalle autorità e colle modalità stipulate negli articoli seguenti. Essi potranno passare e circolare anche a cavallo, in vettura o in altro veicolo qualsiasi a condizione che si conformino alle disposizioni doganali che regolano il passaggio di questi mezzi di trasporto attraverso la frontiera. Sono dispensati dall’obbligo di presentare la Tessera di frontiera i fanciulli che non hanno ancora 12 anni quando essi siano accompagnati da adulti provvisti di Tessera di frontiera. Art. 11. — Agli effetti delle disposizioni dell’articolo precedente sono considerati come abitanti delle zone di frontiera : a) tutte le persone con dimora abituale nelle zone o che, pur abitando al di fuori delle stesse, vi possiedano dei fondi in proprietà o in affitto, o vi tengano un esercizio a scopo di lucro ; b) il personale alla dipendenza dei proprietari o dei fittavoli di cui alla lettera a) impiegati da questi in modo permanente nei loro lavori o nella loro industria nelle due zone ; c) i rappresentanti e gli impiegati degli enti morali o delle persone giuridiche che posseggano nelle zone sopradette un esercizio a scopo di lucro, in quanto questi rappresentanti o impiegati compiano abitualmente le loro funzioni nel luogo ove l’esercizio è situato. Art. 12. — Le Tessere di frontiera, di cui all’articolo 10, debbono essere conformi al modello qui unito e sono rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza del circondario del paese rispettivo. Per essere valide le Tessere di frontiera debbono essere vistate o dairAutorità Consolare dell’altro Stato oppure dalla autorità di questo Stato che è autorizzata rilasciarle. La validità delle Tessere di frontiera è limitata ad un anno, ma se esse sono destinate agli impiegati di un esercizio che funzioni per un periodo inferiore, la loro validità è limitata al tempo durante il quale l'esercizio funzioni, scorso il quale, esse possono essere prorogate fino al termine di un anno.