302 PARTE QUARTA Art. 40. — Le Amministrazioni del Regno dei serbi, croati e sloveni, dalle quali dipendono gli uffici presso la Stazione Principale di Fiume, previsti dalle presenti disposizioni, dovranno comunicare all’Autorità politica italiana di Fiume i nomi delle persone che saranno impiegate in detti uffici, e ciò otto giorni prima che esse debbano prendervi servizio. Qualora, per plausibili ragioni, la predetta Autorità facesse delle eccezioni contro qualcuna di dette persone, tali eccezioni saranno prese in considerazione dalla Amministrazione serbo, croata, slovena interessata. Art. 41. — Il Governo serbo, croato, sloveno si obbliga a impedire che le proprie Amministrazioni destinino a prestare servizio presso gli uffici da esse istituiti nella Stazione Principale di Fiume, sia come impiegati, sia come inservienti o con altre funzioni qualsiasi, persone le quali siano state condannate per contrabbando o per altre gravi trasgressioni alle leggi di finanza. Nel caso in cui un funzionario o un agente dello Stato serbo, croato, sloveno, che per ragioni del suo servizio abbia avuto autorizzazione di risiedere o di entrare a Fiume, fosse riconosciuto colpevole di qualche crimine o delitto, sia civile, sia politico, o anche soltanto di una contravvenzione o una trasgressione alle leggi di finanza, il Governo dello Stato serbo, croato, sloveno sarà in obbligo di rimpiazzarlo immediatamente. Art. 42. — 1 funzionari dei due Stati applicheranno in materia doganale e nei casi di contravvenzione le leggi del loro proprio Stato. Art. 43. — Nei recinti e spazi nei quali si svolgono servizi doganali in comune, i funzionari di dogana di ciascuno dei due Stati sono autorizzati ad assistere alle operazioni di dogana effettuate dai funzionari dell'ufficio dell’altro Stato, come pure al carico delle merci sui veicoli in partenza. Le disposizioni della Convenzione per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, conclusa fra i due Stati in data 23 ottobre 1922, saranno osservate anche nei riguardi degli uffici doganali nella Stazione principale di Fiume. Art. 44. — I funzionari dello Stato serbo, croato, sloveno, in servizio nella Stazione principale di Fiume, sono autorizzati a compiervi le loro funzioni secondo l’uso e i regolamenti in vigore nel loro Stato. Essi possono, dunque, portare nei recinti e spazi della stazione, assegnati ai loro servizi, l’uniforme e le armi prescritte dai loro regolamenti. Nei casi previsti dalle leggi dello Stato serbo, croato, sloveno, essi possono in detti recinti e spazi sequestrare merci in contravvenzione e fare le pratiche necessarie per arrestare le persone alle quali siano imputate contravvenzioni, affinchè sia provveduto, ove del caso, alla loro temporanea detenzione dalle autorità italiane le quali soltanto possono prendere disposizioni lesive della libertà individuale di persone che si trovino sul territorio italiano. Art. 45. — Per le illegalità nel carico, nello scarico o nel trasporto delle merci, come pure per la dichiarazione incompleta o falsa, accertate daH’Uffi-cio doganale serbo, croato, sloveno nell’esercizio delle proprie funzioni sulle merci destinate al proprio Stato o da esso provenienti, 1*Ufficio stesso sottometterà i contravventori alle pene che sarebbero applicate se la stazione si trovasse sul proprio territorio. A tale effetto gli agenti della dogana serbo, croata, slovena avranno il diritto di denunciare i contravventori ai tribunali del loro paese i quali giudicheranno secondo le leggi del Regno, dei serbi, croati, sloveni. Contro gli agenti dell’Amministrazione ferroviaria non si potrà procedere per via giudiziaria se non dopo sentito il capo servizio competente. I detti agenti della dogana serbo, croata, slovena possono ugualmente transigere sulle contravvenzioni, confiscare gli oggetti colti in contravvenzione, disporre delle merci confiscate, se vi è luogo a farlo, sia in virtù di una transazione passata col prevenuto il quale abbia abbandonate le merci alla dogana, sia in base a un giudizio definitivo che ne abbia pronunciata la confisca in favore della dogana.