IL TRATTATO DI ROMA 303 Gli stessi agenti possono pure trattenere le merci e i bagagli come garanzia delle multe o liberarle contro cauzione. Art. 46. — Le precedenti disposizioni non portano alcuna deroga a quelle della legislazione italiana sulle frodi, i contrabbandi, le contravvenzioni in dogana, come pure a quelle relative alle proibizioni, restrizioni o proibizioni d’importazione, di esportazione o di transito. Art. 47. — In quanto si riferisce alla disciplina, i funzionari dello Stato serbo, croato, sloveno in servizio presso la Stazione principale di Fiume, sono sottoposti esclusivamente alla rispettive autorità del Regno dei serbi, croati, sloveni salvo per il personale addetto ai servizi ferroviari che si esplicano fuori degli uffici propri deir Amministrazione delle ferrovie serbo, croate, slovene sul quale il potere disciplinare spetta al capo della Stazione principale. Essi sono tuttavia sottoposti alle leggi penali ed ai regolamenti di polizia del Regno d’Italia, ed a tale effetto sono soggetti alla giurisdizione dello Stato italiano. Saranno esentati da imposte e dai servizi personali verso il Regno d’Italia e non potranno essere obbligati al pagamento d’imposte sulla ricchezza mobile sulle entrate o rendite. Non potranno neppure essere chiamati a prestare servizi militari o ad assumere cariche come giurati o come membri di Consigli di amministrazione circoscrizionali autonomi. I detti funzionari devono tuttavia, come i sudditi italiani, pagare le imposte sulla loro proprietà immobiliare situata in territorio italiano come pure i dazi doganali e le altre imposte indirette. Art. 48. — Per la revisione e l’ispezione dei propri uffici nella Stazione di Fiume le Amministrazioni dello Stato serbo, croato, sloveno potranno delegare impiegati superiori o funzionari della guardia di finanza. Art. 49. — Le autorità italiane accorderanno ai funzionari del Regno dei serbi, croati, sloveni in servizio negli uffici presso la Stazione principale di Fiume, la stessa protezione e assistenza che accordano agli impiegati dello Stato. I detti funzionari e le persone di loro famiglia con essi conviventi godranno da parte dell’Italia la stessa protezione che questa accorda ai propri sudditi. Gli stessi funzionari e le loro famiglie godranno, sia nel momento in cui vengano a prendere residenza a Fiume per nuova destinazione, sia all atto del loro trasferimento, dell’esenzione da diritti di dogana per i loro mobili ed effetti usati. Art. 50. — Le formalità del passaporto non saranno imposte dalle autorità italiane all’entrata nel Regno dei funzionari dello Stato serbo, croato, sio veno, destinati a prestare servizio negli uffici dello stesso Stato presso la Stazione Principale di Fiume. Ne saranno pure esenti i funzionari superiori incaricati di missioni presso gli uffici del loro Stato nella predetta Stazione. A tale effetto basterà che i detti funzionari giustifichino le loro qualità presso le autorità competenti italiane per mezzo di un ordine di servizio. La forma di questo ordine di servizio sarà stabilita d’accordo fra le Amministrazioni dei due Stati. Le persone di famiglia dei detti funzionari saranno egualmente esonerate dalle formalità dei passaporti, ma saranno sottoposte alle disposizioni relative al traffico di frontiera. Art. 51. — Gli uffici dello Stato serbo, croato, sloveno, nella Stazione Principale di Fiume potranno avere lo stemma nazionale e le iscrizioni ad esso relative. Art. 52. — Nessuna tassa di bollo o di altri diritti fiscali riscuoterà il Governo italiano sui registri o altri documenti relativi ai servizi dello Stato serbo, croato, sloveno, nella Stazione Principale di Fiume. Gli atti civili, i contratti e gli altri documenti giudiziari che fossero redatti dagli uffici dello Stato serbo, croato, sloveno non saranno esenti dai diritti e tasse. Tali atti, contratti e documenti saranno quindi sottoposti al pagamento delle tasse di bollo o di altri diritti prescritti dalle leggi italiane.