290 PARTE QUARTA zione Addizionale, Allegato B, annessa al presente accordo (Capitolo 1). 11 Governo dei Serbi, Croati, Sloveni, pagherà al Governo italiano un canone di affitto annuo di una Lira oro per la locazione delle suaccennate opere portuarie. Art. 6. — La stazione principale di Fiume sarà organizzata in regime di stazione internazionale di frontiera. Ad essa sarà distaccata una Delegazione ferroviaria serbo, croato, slovena composta del congruo personale a somiglianza di quanto si pratica nelle stazioni internazionali della frontiera italiana, la quale collaborerà coll’Amministrazione delle Regie ferrovie italiane, specialmente per l’esercizio dei tronchi ferroviari che congiungono la stazione del territorio serbo, croato, sloveno col bacino di cui all’articolo precedente, e questo stesso col Porto Baross. Le modalità di tale collaborazione sono stabilite dalla Convenzione addizionale, Allegato B, annessa al presente accordo (Capitolo II). Art. 7. — Il confine tra Fiume e il Porto Baross lungo la banchina sarà delimitato secondo la linea tracciata sulla carta annessa alla lettera allegata al citato Trattato di Rapallo, nel modo che la Commissione di delimitazione di cui all’articolo 3 riterrà più conveniente per l’esercizio della vigilanza doganale da parte dell'uno e deli altro Stato, tenuto conto delle esigenze speciali del traffico, dell'ordine pubblico e delle comunicazioni della città. Il ponte girevole fra Porto Baross e Porto Grande resta in territorio italiano. Il Regno d’Italia riconosce la piena e intera sovranità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sulle acque della Fiumara. La linea di confine sarà, quindi, da questa parte, costituita dall’orlo della riva occidentale del canale. Il passaggio e l’approdò dei galleggianti alla riva occidentale (italiana) della Fiumara, sono regolati dalla annessa Convenzione Addizionale, Allegato B, (Capitolo III) in maniera di non intralciare la navigazione della Fiumara stessa. Per il mantenimento di tali usi sulle acque serbo, coate, slovene del canale, ed a riconoscimento della sovranità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni su di esse, il Governo italiano pagherà al Governo dello stesso Regno un canone annuo di un dinaro oro. Art. 8. — Per quanto riguarda l’acquedotto di Fiume e la manutenzione delle opere per il fiume Recina, saranno osservate le disposizioni stabilite dall’annessa Convenzione Addizionale, Allegato B, (Capitolo IV). Art. 9. — Alle minoranze jugoslave di Fiume sarà concesso