300 PARTE QUARTA spazi attinenti al bacino affittato al detto Stato, nè sia conveniente effettuarle alla loro entrata nel territorio serbo, croato, sloveno potranno compiersi dal-rUfficio doganale serbo, croato, sloveno insieme con la dogana italiana, anche in località del punto franco diverse dagli spazi attinenti al detto bacino o che saranno concordate fra le due Amministrazioni doganali. Per le merci dirette nel Regno dei Serbi, Croati, Sloveni, in provenienza del bacino del punto franco tenuto in affitto dallo stesso Regno sarà fatta simultaneamente la visita dalle due dogane italiana e serbo, croata, slovena, all’uscita dal detto bacino, in modo che dopo la visita da parte della dogana serbo, croata, slovena intervenga la dogana italiana per le operazioni necessarie per assicurarne l’uscita dal territorio italiano. ArT. 30. — La consegna da una all’altra delle Amministrazioni ferroviarie, delle merci le quali, essendo arrivate per ferrovia dall’uno dei due Stati, debbano proseguire per ferrovia per l’altro, avrà luogo dopo compiute le operazioni di dogana relative all’uscita e prima di quelle relative all’entrata. ArT. 31. — Lo scambio del materiale mobile carico e vuoto tra la Stazione Principale di Fiume e gli impianti situati in territorio del Regno dei Serbi, Croati, Sloveni e viceversa sarà fatto a mezzo di apposite tradotte che saranno prese e consegnate su binari e secondo norme da stabilirsi di comune accordo fra le Amministrazioni ferroviarie e doganali dei due Stati. Pel materiale da viaggiatori e da carico, a qualunque delle due Amministrazioni appartenente, che sosterà nella stazione principale di Fiume senza uscirne, non verrà conteggiato alcun nolo. Pel materiale di altre ammini-nistrazioni ferroviarie il nolo passivo sarà a carico dell’Amministrazione ferroviaria che l’ha in consegna. Le prestazioni che le ferrovie italiane dello Stato eseguiscono per il servizio del recinto affittato al Governo Serbo, Croato, Sloveno entro e fuori del medesimo, saranno regolate con accordi particolari sulla base del capitolato per l’esercizio degli stabilimenti raccordati alla rete di Stato italiana. Art. 32. — L’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato è tenuta a fornire i locali necessari per il funzionamento degli Uffici serbo, croati, sloveni, da istituire nella Stazione Principale di Fiume ai sensi delle presenti disposizioni, compresi quelli occorrenti nell’ambito della Stazione per i servizi di finanza e di polizia sanitaria e veterinaria dello Stato serbo, croato, sloveno. Le condizioni ed i limiti di quest’obbligo come pure, eventualmente, di quello di ammobigliare gli uffici o di fornire locali per alloggio d’impiegati saranno stabliti con accordi da stipulare fra le Autorità governative dei due Stati. Art. 33. — I locali, gli spazi ed i magazzini necessari ai servizi in comune e quelli da adibire per i servizi di dogana, di polizia sanitaria, veterinaria, ecc. dello Stato serbo, croato, sloveno, nella Stazione Principale di Fiume saranno stabiliti di comune accordo da Delegati dei due Governi col concorso delle Amministrazioni di Stato interessate. Art. 34. — La manutenzione ordinaria e straordinaria dei binari, dei meccanismi e di ogni altro impianto ferroviario, nonché dei fabbricati sarà fatta a cura dell’Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato. Le spese relative alla parte di stazione di uso comune saranno iscritte al conto comune. Le spese relative alla parte di stazione di uso esclusivo della ferrovia o di altra amministrazione dello Stato serbo, croato, sloveno, saranno addebitate alle medesime verso rimborso di spesa maggiorata dal 10 per cento. La manutenzione dei fabbricati, dei binari, dei meccanismi e degli altri impianti compresi nel recinto affittato al Governo serbo, croato, sloveno sarà fatta a cura e spese delle ferrovie serbe croate slovene, le quali potranno anche incaricarne le ferrovie italiane dello Stato, che in tal caso vi provvederanno verso rimborso di spesa, maggiorala dal 10 per cento. La manutenzione dei fabbricati, dei binari, dei meccanismi e degli altri