304 PARTE QUARTA Art. 53. — Le norme d’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo, in quanto sia necessario, saranno stabilite da apposita Commissione sul posto. Art. 54. — Le disposizioni del presente Capitolo potranno essere rivedute per ampliamento ed aggiornamento con preavviso di un anno dato da uno dei due Stati. CAPITOLO III. DISPOSIZIONI PER IL TRAFFICO DI FIUME Art. 55. — Agli effetti della presente Convenzione per Fiumara si intende il canale di acqua marina che parte dal ponte fisso in muratura a valle della deviazione del fiume Eneo (Recina), e che ha termine a monte del ponte in ferro girevole N. 2 dove si immette nel bacino Nazario Sauro (Baross) con una lunghezza di circa m. 500, una larghezza di m. 43 ed una profondità in centro di m. 5. Essa appartiene al Regno dei serbi, croati, sloveni che vi esercita la sua potestà sovrana. Tale sovranità non si estende alla riva sinistra (]) dalla sua fondazione al ciglio del coronamento, costituendo questa il limite-confine del territorio italiano. Art. 56. — La giurisdizione marittima, sanitaria, doganale e giudiziaria dello Stato serbo, croato, sloveno è completa e senza riserve sulle acque tutte della Fiumara e sulle navi in moto (in entrata ed uscita o cambio di posto) che in esse si trovano, e su quelle ormeggiate alla riva destra. Sulle navi ormeggiate o comunicanti colla riva sinistra italiana si estende invece la giurisdizione italiana. Integre restano a tale riguardo le norme internazionali relative alla giurisdizione sulle navi di bandiera estera. Art. 57. — Le navi di qualunque bandiera che, provenienti da qualunque Paese, entrano nel Porto Baross per poi accedere nella Fiumara, debbono chiedere ed ottenere la libera pratica dell’autorità sanitaria marittima serbo, croata, slovena. Art. 58. — Ottenuta la pratica, i capitani delle navi che debbono ormeggiarsi alla riva destra della Fiumara chiederanno la designazione del posto alla autorità marittima serbo, croata, slovena ; quelli invece che debbono ormeggiarsi alla riva sinistra dovranno chiederlo alla autorità marittima italiana. Art. 59. — L’accesso alla Fiumara sarà regolato dalla autorità serbo, croata, slovena e non potrà essere vietato se non per motivi di impraticabilità del canale, per guasti ai ponti girevoli, per soverchio pescaggio delle navi, per divieto relativo a pericoli derivanti da carichi di materie infiammabili od esplosive o altrimenti pericolose. Art. 60. — Le navi che entrano nel Porto Baross, provenienti dal Porto Grande di Fiume tanto per la bocca grande quanto dal Canale interno del ponte N. 3 e che sono dirette alla Fiumara, sono escluse in tempi normali dal chiedere l’ammissione a pratica. Esse debbono solamente fornirsi del permesso di accosto alla riva. Art. 61. — Il movimento delle navi nella Fiumara, ancorché munite di propulsione meccanica, deve farsi esclusivamente all’alaggio o con rimorchio a remi, salvo circostanze del tutto eccezionali a giudizio delle autorità marittime serbo, croate, slovene. Le navi ormeggiate su qualunque delle due rive non possono rifiutarsi di ricevere a bordo e dare passaggio ai cavi di alaggio. Art. 62. — Il transito delle navi nel bacino Baross ed il loro movimento nel Canale della Fiumara non dànno luogo al pagamento di alcuna tassa sotto qualsiasi forma o titolo. (*) Le rive destra e sinistra s* intendono come appariscono all* osservatore che abbia le spalle volte al mare.