IL TRATTATO DI ROMA 301 impianti compresi nel recinto affittato al Governo serbo, croato, sloveno sarà fatta a cura e spese delle ferrovie serbo, croate, slovene, le quali potranno anche incaricarne le ferrovie italiane dello Stato, che in tal caso vi provvederanno verso rimborso di spesa, maggiorata dal 10 %. Qualora, però, il Governo serbo, croato, sloveno o le sue Amministrazioni chiedessero l’esecuzione di lavori di costruzione, di ingrandimento o di adattamento di fabbricati o di impianti da esso dati in uso esclusivo o affittati, saranno presi preventivi accordi fra i due Governi per un’equa ripartizione della spesa fra le Amministrazioni competenti dell’uno e dell’altro Stato. Art. 35. — I mobili, gli oggetti di cancelleria, i registri e gli altri materiali necessari alla amministrazione degli Uffici di ferrovia, di dogana, dei servizi sanitari e veterinari, che saranno indicati in elenco speciale, saranno ammessi all’entrata del territorio dello Stato serbo croato, sloveno, nella Stazione Principale di Fiume, in esenzione da ogni diritto di importazione conformemente alle disposizioni che saranno concordate fra i due Governi. Così pure saranno ammessi all’importazione in esenzione da dazio i pezzi di ricambio ed i materiali necessari alla riparazione del materiale rotante introdotto in detta Stazione in provenienza dallo Stato serbo, croato, sloveno. Art. 36. — La sorveglianza doganale e di polizia sui binari ed altre installazioni ferroviarie sono di esclusiva competenza delle autorità italiane. I funzionari della dogana e le guardie di finanza italiani, sono, a tale effetto, autorizzati : a) ad entrare nei locali posti a disposizione degli Uffici serbo, croati, sloveni, per le ispezioni ufficiali che fossero necessarie ; b) chiedere di ispezionare lo stato delle merci in deposito, i registri e documenti relativi. Le ispezioni da effettuare nei locali posti a disposizione degli uffici serbo, croato, sloveni, devono sempre farsi alla presenza di un impiegato dello Stato serbò, croato, sloveno competente e avente funzioni direttive. Art. 37. — L’Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato, compilerà alla fine di ogni mese il conto delle spese comuni maggiorate di una quota del 10% per spese generali d’amministrazione, attribuendone la quota spettante a ciascuna Amministrazione e in ragione degli assi Wagon, assi bagagliai, assi carri entrati ed usciti carichi o vuoti, e lo trasmetterà per l’accettazione all’Amministrazione delle Ferrovie serbo, croato, slovene. L’Amministrazione delle Ferrovie serbo, croato, slovene, dovrà saldare 1 ammontare nel mese susseguente a quello in cui le fu rimesso il conto. Le differenze che si riscontreranno nel conto non dovranno ritardare il pagamento del saldo mensile ma dovranno essere bilanciate in un conto prossimo successivo. La valuta adottata per questi pagamenti è la lira italiana. Le tariffe per la fornitura d’acqua alle locomotive ed ai veicoli nonché al- 1 accudienza ed eventuali riparazioni al materiale rotabile saranno concordate fra le Amministrazioni interessate. Art. 38. — La riscossione, la contabilità ed il versamento degli introiti per viaggiatori, bagagli e cani diretti da Fiume verso Zagreb e viceversa si faranno a norma dei regolamenti delle Ferrovie dello Stato serbo, croato, sloveno. Art. 39. — La responsabilità per infortuni, ed accidenti alle persone, alle cose, al materiale causati da incidenti ferroviari nella esecuzione dei servizi in conto comune, spetta a quella Amministrazione per la quale viene eseguita la prestazione. Nel caso che in seguito ad inchiesta in contradditorio, non si possa con sicurezza definire su quale amministrazione ricade la responsabilita, le conseguenze saranno sopportate da ambedue le Amministrazioni in parti uguali. La responsabilità per incidenti originati da prestazioni che non rientrano nei servizi comuni saranno a carico dell’Amministrazione dalla quale o per conto della quale la prestazione era fatta.