124 PARTE PRIMA - CAPITOLO QUINTO tre Stati contraenti, i loro enti pubblici e privati, avrebbero goduto di un trattamento di assoluta eguaglianza per quanto riguardava l’uso del porto. Il territorio soggetto alla competenza ed alla giurisdizione del Consorzio, persona giuridica con sede legale nel porto di Fiume, sarebbe stato press’ a poco quello stesso del passato Governo marittimo : da Cantrida alla Martin-schizza — costituente un’ unità economica inscindibile sotto la denominazione « Porto di Fiume ». La durata del Consorzio sarebbe stata di 99 anni, con facoltà di modifica e prorogata al termine della sua durata, di comune accordo, o liquidata a mezzo di una Commissione paritetica. Sulle funzioni generali e specifiche del Consorzio il progetto tracciava particolari condizioni, compilate con la collaborazione di esperti di gran valore, e principalmente quella di promuovere provvedimenti atti a sviluppare i traffici esistenti. A tale scopo il Consorzio si sarebbe interessato perchè le linee adriatiche sovvenzionate dall’ Italia facessero scalo nel porto di Fiume, e perchè il Governo jugoslavo facilitasse la concentrazione nello stesso porto di tutto il traffico di esportazione dei paesi appartenenti al naturale suo retroterra. Il regime doganale sarebbe stato quello di porto franco. I tre Stati avrebbero potuto istituire nel porto uffici doganali per le merci dirette ai loro territori. Ad ogni Stato contraente, e agli Stati del retroterra senza sbocchi a! mare, sarebbe stato concesso l’uso esclusivo di zone che non fossero destinate particolarmente al traffico di determinate merci. Eventuali controversie rimaste insolute fra i tre Stati, o comunque in difetto d’ interpretazione della Convenzione, sarebbero state deferite al giudizio di un arbitro scelto dalla Società delle Nazioni fra i rappresentanti degli Stati aderenti, esclusi quelli degli Stati contraenti. Lo schema di progetto elaborato dalla Delegazione jugoslava, invece, insisteva che Porto Baross, il Delta e la Braidizza, come territorio ceduto ad esso in sovranità, fossero amministrati esclusivamente dallo Stato serbo-croato-sloveno. Il servizio de! porto di Fiume e relativa amministrazione generale, doveva essere lasciato allo Stato libero di Fiume ; il servizio ferroviario dalla frontiera jugoslava a Fiume affidato alla Jugoslavia ; quello dalla frontiera italiana all’ Italia, in base a convenzioni speciali