298 PARTE QUARTA attraverso l’autorità portuaria di Fiume che vi disporrà con gli agenti alla sua dipendenza. Art. 17. — Le grandi riparazioni che fossero necessarie alla sicurezza delle opere locate saranno a carico del Governo italiano ; quelle di ordinaria manutenzione e quelle di eventuale trasformazione per facilitarne l’uso saranno a carico del Governo serbo, croato, sloveno. Art. 18. — In conformità dell’articolo 5 dell’accordo al quale si riferisce la presente Convenzione, il Governo serbo, croato, sloveno, corrisponderà al Governo italiano, quale canone annua per la locazione di cui agli articoli precedenti, la somma di una lira oro. ArT. 19. — Salvo il disposto dell’articolo 9, eventuali aumenti di tariffa nelle varie forniture e prestazioni da parte dell’autorità governativa italiana alla autorità serbo, croato, slovena nel porto di Fiume saranno applicati nella stessa misura che agli altri utenti, però con decorrenza dal primo giorno del trimestre successivo a quello corrente nel nomento del decretato aumento. ArT. 20. — Qualora le due parti contraenti ne vedessero l’opportunità, si riservano di esaminare se per facilitare il traffico marittimo degli entroterra dei porti di Fiume e di Sussak che reciprocamente le interessano, possa eventualmente essere adottato un trattamento speciale da usarsi da ambo le parti alle navi di ogni bandiera che dovessero eseguire operazioni di commercio in entrambi i porti suddetti nel periodo di uno stesso approdo e cioè special-mente nei riguardi delle tasse, tariffe ed altre spese portuali da applicarsi in tali casi alle navi di ogni bandiera. CAPITOLO II. SERVIZI MISTI ITALIANI E SERBO-CROATI-SLOVENI NELLA STAZIONE PRINCIPALE DI FIUME Art. 21. — Per stazione principale di Fiume, agli effetti delle seguenti disposizioni, si intende il complesso di tutti gli impianti ferrovari situati nel territorio italiano fino agli scambi estremi verso occidente, e verso oriente fino allo scambio estremo sulla linea alta, o sulle linee di congiunzione col Delta fino alle testate dei ponti girevoli a cavallo della Fiumara. Art. 22. — Tutti i servizi ferroviari nella stazione principale di Fiume saranno eseguiti e gestiti a cura delle Ferrovie italiane dello Stato, salvo .il disposto dell’art. 26. Per quanto riguarda i servizi da eseguire in conto comune, le regole di esecuzione ed il riparto delle spese relative saranno stabilite d’accordo tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati. Similmente sarà provveduto per le norme e le spese di esercizio del tronco della linea alta compreso tra lo scambio estremo ed il punto di confine sulla linea alta. Art. 23. — Un delegato dell’Amministrazione delle Ferrovie serbe, croate, slovene con gli impiegati, necessario per il compimento del suo servizio, risiederà nella stazione principale di Fiume. Art. 24. — I servizi eseguiti dalle Ferrovie italiane dello Stato in conto comune nella stazione principale di Fiume comprendono : Io) Il servizio dei viaggiatori e bagagli; 2°) 11 ricevimento e la partenza dei treni, la loro composizione e scomposizione e tutte le manovre ; 3°) La fornitura dell’acqua per il servizio dei treni e della parte di stazione di uso comune ; 4°) II servizio dei segnali di arrivo e partenza ; 5°) Il servizio telegrafico ; 6°) Il riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia, la sorveglianza e custodia della parte di stazione di suo consumo.