MUSSOLINI E LA DURA EREDITÀ DEL PASSATO 117 Non erano tuttavia, quelle clausole, un modello di chiarezza. Volendo limitarci a quelle riguardanti l’assetto di Fiume, (convenzione par. 2) diremo ch’esse stabilivano che, sgombrata la cittadella di Sussak entro cinque giorni dalla ratifica, una Commissione mista composta di tre italiani e tre jugoslavi, assistita da esperti, si sarebbe riunita ad Abbazia non solo per sorvegliare le operazioni di sgombero di Sussak, ma per provvedere a tutto il definitivo assetto dello Stato di Fiume, e cioè : 1°) - per delimitare la frontiera col Regno S. H. S. in conformità del trattato di Rapallo; 2°) - per aprire il traffico con Fiume ; 3°) - per organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i servizi del porto; 4°) - per organizzare il funzionamento dello Stato di Fiume in base all’articolo 4 del Trattato di Rapallo, avviandolo verso quella stabile situazione che le sue profonde necessità economiche e sociali rendevano necessario non dilazionare ulteriormente. Era evidente che i lavori della Commissione paritetica sarebbero stati utili e avrebbero realizzato una soluzione del problema fiumano soltanto ove, come dichiarava allora il Governo italiano, essi si fossero svolti in un’atmosfera di amichevole collaborazione, che avesse reso possibile trovare i giusti termini per giungere ad una soluzione conciliativa. Se dissensi fossero sorti per qualsiasi questione, e non soltanto per quelle territoriali, alle due parti contraenti, com’era stabilito nell’art. 5 del trattato di Rapallo, era riservato il diritto di far ricorso, in via amichevole, all arbitrato del Presidente della Confederazione Elvetica. L’accordo avrebbe avuto anche il pregio di definire il problema del momento in cui lo Stato di Fiume avrebbe cominciato a sussistere come organismo libero e indipendente, dato che l’art. 4 del trattato di Rapallo, pur stabilendo l’esistenza di uno Stato di Fiume libero e indipendente, non ne precisava i limiti territoriali, né m alcun modo determinava la sua elementare struttura statale. Tra gli obblighi della Commissione paritetica di Abbazia era Posto quello di « organizzare il funzionamento dello Stato di nume in base all’art. 4 del Trattato di Rapallo », con che si Veniva a precisare che lo Stato di Fiume sarebbe stato un’entità