IL TRATTATO DI ROMA 289 dei Serbi, Croati e Sloveni da un punto ad est di Tometici fino al crocevia a nord di Bergudi. La linea di frontiera sarà tracciata sul terreno secondo una linea da determinare tra la ferrovia e la strada stessa. Da questo punto la frontiera risalirà verso nord-est in modo da includere Pekljn nel territorio serbo, croato, sloveno e raggiungere, con una curva convessa al nord di Drenova, un punto della Recina, da determinarsi nella metà settentrionale del tratto compreso tra i cippi Vili e IX ». Il Regno d’Italia riconosce la piena e intera sovranità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sul territorio che a questo resta per tal modo attribuito, e che sarà dall’Italia evacuato e consegnato al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni appena sarà stata effettuata la delimitazione del nuovo confine dalla predetta Commissione mista. Questa condurrà i propri lavori in modo che il territorio predetto possa essere evacuato e consegnato entro cinque giorni dallo scambio delle ratifiche del presente accordo. Art. 4. — Nelle relazioni fra le zone di frontiera, attraverso la nuova linea di confine e nei rapporti fra il comune censuario di Castua e il limitrofo territorio italiano, saranno osservate le disposizioni contenute nell’ annessa Convenzione Addizionale, Allegato A, ìe quali resteranno in vigore fino alla conclusione del Trattato di commercio col quale sarà regolato il traffico di frontiera. Le due parti contraenti sono d’accordo che col predetto Trattato le questioni attinenti al traffico di frontiera fra le zone separate dalla nuova linea di confine saranno regolate in modo che si abbia particolare riguardo ai rapporti economici fra le zone stesse e ai bisogni speciali delle popolazioni rispettive. Art. 5. — Il Regno d’Italia concede in affitto per cinquanta anni al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel Porto Grande di i'iume, gli spazi scoperti e coperti che costituiscono il bacino Thaon di Revel, secondo la descrizione fattane nell’articolo 21 della annessa Convenzione Addizionale. La locazione, dalla quale resta escluso ogni carattere di extra-territorialità, comprende l’uso esclusivo ed illimitato del grande magazzino del molo « Napoli », dei due magazzini prospicienti alla Riva Thaon di Revel e dei due magazzini del molo « Genova » prospicienti ad occidente, e l’uso privilegiato delle tre banchine che delimitano il bacino in questione coi relativi accessori. Le Autorità ed il personale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, preposti alle operazioni del traffico del proprio Stato in tale bacino eserciteranno le loro funzioni in conformità della Conven- Benedetti . 19