IL TRATTATO DI ROMA 305 11 pagamento delle tasse di ancoraggio e di diritti marittimi è dipendente solo dalle operazioni di commercio compiute nella Fiumara. Art. 63. — Le navi che compiono operazioni di commercio solo sulla riva dritta pagano le tasse ed i diritti marittimi alle autorità serbo, croate, slovene ; quelle che compiono operazioni di commercio solo sulla riva sinistra pagano le tasse ed i diritti marittimi alla autorità italiana; quelle che compiono operazioni di commercio su entrambe le rive pagheranno le tasse ed i diritti marittimi alla sola autorità che ha giurisdizione sulla riva sulla quale per prime le operazioni di commercio furono compiute. Le tasse pagate da queste ultime navi saranno dalle autorità marittime delle due sponde conteggiate a parte, dovendo alla fine di ogni anno solare essere divise in parti uguali fra gli Stati Italiano e Serbo Croato Sloveno. Art. 64. — Agli effetti dei precedenti articoli del presente capitolo l’imbarco delle provviste di bordo e di attrezzi necessari alla navigazione non costituiscono operazione di commercio. Art. 65. — I bastimenti che, ormeggiati ad una delle rive, esercitassero la vendita al dettaglio di derrate, od altri generi appartenenti al carico, e che per tale fatto sostassero oltre quindici giorni dalla data di arrivo, saranno sottoposti ad una tassa di sosta commisurata sulla stazza e da fissarsi d’accordo fra le autorità marittime viciniori e da approvarsi dai rispettivi Governi centrali. Il provento di questa tassa andrà a totale beneficio dello Stato serbo, croato, sloveno. Essa non esclude le altre imposte e contributi statali e comunali dipendenti dall’esercizio del pubblico commercio che tali navi esercitano con il detto sistema. CAPITOLO IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ACQUEDOTTO DI FIUME E ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL FIUME RECIÑA Art. 66. — 11 regime torrentizio del Fiume Reciña esigendo la continua manutenzione delle già esistenti opere di arginatura e di difesa e la eventuale costruzione di nuove, riconosciute necessarie di comune accordo, i Governi della parti contraenti convengono che la vigilanza, lo studio e la esecuzione dei necessari lavori sia affidata ai Comuni rivieraschi, i quali vi provvederanno di comune accordo. Nel caso della costruzione della centrale elettrica prevista alla lettera b) del seguente articolo 68 le spese di manutenzione del corso d acqua cadranno a carico dell’ente costruttore. Per la parte del corso d acqua costituente confine, le due parti contraenti ne sopporteranno a metà le spese relative. Art. 67. — La spesa per la ricostruzione, nelle dimensioni preesistenti, del ponte carreggiabile tra Fiume e Sussak, distrutto nel dicembre 1920, sara a carico del Governo italiano. Nel caso che si volesse ricostruire il ponte in modo da rispondere alle maggiori prevedibili necessità del transito tra Sussak e Fiume, il Governo serbo, croato, sloveno concorrerà per metà della maggiore spesa all uopo occorrente. Art. 68. — Il Governo serbo, croato, sloveno si impegna : o) a rispettare gli attuali diritti della città di Fiume sulle acque del Reciña (Eneo); b) a consentire con preferenza alla città di Fiume la costruzione di impianti idro-elettrici sull’intero corso d’acqua, accordando facolta di studio nel proprio territorio e consentendo ai costruttori il diritto di valersi delle facolta e delle garanzie assicurate dalle leggi serbo-croato-slovene, ai lavori di pubblica utilità, sotto l’osservanza delle disposizioni delle stesse leggi per quanto riguarda gli indennizzi eventualmente dovuti ai terzi ; c) a garantire l’attuale condizione del bacino idrico del Reciña ed a permettere che gli organi che sono incaricati delle ricerche scientifiche intese a Benedetti - 20