306 PARTE QUARTA stabilire il corso sotterraneo delle acque che alimentano le sorgenti dell’acquedotto di Fiume, possano compiere le loro ricerche anche nel territorio appartenente al Regno dei serbi, croati, sloveni, assieme agli operai destinati a tale operazione e ad accordare a questi organi ogni appoggio e protezione. Art. 69. — Il Governo d’Italia si impegna : a) a fornire, nella misura consentita dalla disponibilità degli impianti fiumani ed a richiesta del Comune di Sussak o delle Autorità politiche serbo, croate, slovene, l’acqua del proprio acquedotto alle stesse condizioni e prezzi con cui viene concessa ai cittadini di Fiume ; b) nel caso d’impianti idro-elettrici sul corso del fiume, a concedere, a richiesta dell’Autorità serbo, croata, slovena una parte dell’energia derivante dagli impianti medesimi fino alla concorrenza del 50% e alle medesime condizioni e prezzi con cui viene concessa ai cittadini ed enti pubblici e privati di Fiume. La presente convenzione, che sarà considerata come approvata e sanzionata dalle parti contraenti senz’altra ratifica speciale per il solo fatto dello scambio delle ratifiche dell’accordo al quale essa si riferisce, è stata redatta in due esemplari a Roma il 27 gennaio 1924. NOTA ALL’ALLEGATO B. « Riferendosi alla Convenzione addizionale all’Accordo concernente Fiume firmato oggi, il Governo Italiano e il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni dichiarano che essi sono d’accordo che la consegna dei magazzini e delle aree scoperte posti sui moli e sulle rive compresi nella cinta indicata avrà luogo rispettando in via provvisoria i contratti di locazione in corso. L’Amministrazione Italiana provvederà alla denunzia immediata dei contratti di locazione su menzionati dall’entrata in vigore dell’accordo su indicato. Essa si impegna a far annullare tali contratti ed a rimettere le aree indicate in un termine massimo di tre mesi a partire dall’entrata in vigore dell’accordo su indicato ». Protocollo addizionale al Patto d’amicizia Art. 1. — Le Alte Parti contraenti s’impegnano a comunicarsi reciprocamente, dopo un’intesa preliminare, gli accordi che interessano la loro politica nell’Europa Centrale e a questo riguardo dichiarano che nel Patto d’Amicizia firmato in data odierna non vi è nulla che sia contrario ai trattati d’alleanza che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ha concluso rispettivamente con la Repubblica Cecoslovacca e col Regno di Rumania il 31 agosto 1922 e il 7 luglio 1923. Art. 2. — Il Patto d’Amicizia concluso in data odierna e il presente pro' tocollo addizionale saranno presentati alla Società delle Nazioni per essere registrati conforme all’articolo 18 del Patto. Fatto a Roma il 21 gennaio 1924.