IL TRATTATO DI ROMA 291 il regime che risulta in favore delle minoranze italiane in Dalmazia dalle obbligazioni internazionali vigenti. Aht. 10. — 11 presente accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma in un termine massimo di venti giorni a decorrere dalla data della firma del presente accordo. In fede di che i Plenipotenziari lo hanno firmato e munito dei loro sigilli. Fatto a Roma, in doppio esemplare, il ventisette gennaio mille-novecentoventiquattro. Convenzione addizionale Allegato A per le relazioni fra le zone di frontiera di cui all’art. 4 dell’accordo per Fiume (in vigore fino alla conclusione del Trattato di commercio italo-jugoslavo). Art. 1. — Nel presente Accordo sono designati : 1) Sotto la denominazione di « Zona di frontiera italiana » : il territorio del Regno d’Italia compreso tra la costa del mare Adriatico e una linea che corre, a oriente, lungo la Fiumara ed il fiume Recina, segue poi la nuova frontiera dal punto d’incrocio di questa col fiume Recina fino a Trinaistic, da qui prosegue lasciando incluso nella zona il comune di Mattuglie fino all’incrocio con la strada alta Mattuglie-Abbazia, e da questo punto scende parallelamente alla costa tenendosi a un chilometro da questa e si congiunge al mare oltre Laurana ai bagni di Porocova. 2) Sotto la denominazione di « Zona di frontiera serbo-croato-slovena » : il territorio del comune censuario di Castua (Kastav) e la parte del territorio dello Stato libero di Fiume attribuita, dall’Accordo suindicato, al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. I Governi delle due parti contraenti si riservano di precisare la delimitazione delle due zone, fissando di comune accordo il tracciato dei loro confini, tenendo conto delle condizioni naturali del terreno. Art. 2. — I prodotti indicati nella lista A, qui allegata, provenienti e originari da una delle zone di frontiera indicate all’articolo 1 e importati nel- 1 altra per esservi consumati saranno ammessi, in entrata in questa zona, con esenzione di ogni diritto di dogana o di tasse di qualsiasi specie. Art. 3. — I prodotti indicati nella Lista B, qui allegata, provenienti e originari dalla zona di frontiera serbo-croata-slovena e destinati ad essere consumati nella zona di frontiera italiana saranno ammessi, in entrata in questa 2°na, con esenzione di ogni diritto di dogana o di tasse di qualsiasi specie, fino a concorrenza della quantità rispettivamente fissata nella medesima lista, ed entro questi limiti di quantità essi non saranno sottoposti ad impedimenti °d a proibizioni d’importazione che non siano ugualmente applicati agli stessi prodotti importati nel Regno d’Italia in provenienza da ogni altro paese che si trovi nelle stesse condizioni. Art. 4. — I prodotti indicati nella Lista C, qui allegata, provenienti dal libero traffico della zona di frontiera italiana e destinati ad essere consumati nella zona di frontiera serbo-croata-slovena, saranno ammessi, alla loro importazione in questa zona, in esenzione di ogni diritto di dogana o di tasse