carsi da un porto albanese o montenegrino ad altri porti della costa montenegrina od albanese, devono attenersi alle prescrizioni dell’art. 4. Art. 2. — Il comando dell’armata, a mezzo delle autorità militari marittime locali o, in mancanza di queste, e per propria delegazione, delle autorità di porto di Gallipoli, Bari e Valona, procederà alla visita delle navi che richiedano di fare i viaggi di cui alle lettere a), b), e), d) dell’articolo precedente. Se risulta che la nave è in regola e che dà pieno affidamento circa la sua destinazione e la natura e destinazione del carico, sarà chiesto al comando dell’armata o alle autorità da questo indicate il nulla osta per la partenza. Ottenuto il nulla osta, le navi saranno munite di salvacondotto da uno dei tre uffici di porto ora detti, secondo le istruzioni che verrano loro impartite. Il salvacondotto dovrà essere consegnato, se si tratta di navi in arrivo a porti italiani, alle autorità di porto locali; e se si tratta di navi dirette al Montenegro od Albania, alle autorità militari di Valona che rilasceranno un permesso provvisorio per il successivo porto di destinazione albanese o montenegrino. Per le navi che si trovano nei porti italiani a Sud di Bari e che intendono di uscire dall’Adriatico, il salva-condotto sarà rilasciato nei modi suindicati dall’autorità di porto di Bari dopo gli accertamenti fatti eseguire sul posto ove trovasi la nave. Art. 3. — Per raggiungere i porti di concentramento di Bari e di Valona, le navi dovranno chiedere telegraficamente a mezzo delle autorità di porto in Italia o dei consoli italiani, nel Montenegro e nell’Albania, il nulla