— 73 — lia intendeva di vietare qualsiasi comunicazione dei porti compresi nel litorale austro-ungarico con l’alto mare, tagliando nettamente il commercio marittimo del nemico e procurando altresì che il commercio non si esercitasse per via terrestre attraverso il territorio finitimo dell’Albania, sia pure nella minima parte che le strade e i mari di comunicazione permettevano; consentiva invece in modeste proporzioni la navigazione mercantile tra i porti italiani, montenegrini e albanesi e di questi con i porti esteri fuori dell’Adriatico. Nelle disposizioni emanate per l’applicazione del blocco fu stabilito che : 1) tutte le navi e i galleggianti nemici incontrati in mare dovevano essere catturati : le barche da pesca potevano continuare ad esercitare la industria della pesca entro il limite di tre miglia dalla propria costa, sempre che la loro presenza non avesse recato pregiudizio alle nostre navi da guerra ; 2) tutte le navi e galleggianti incontrati in navigazione verso l’Adriatico dopo attraversata la linea di blocco, dovevano essere, indipendenfle-mente dalla destinazione e dalla natura del carico, fermati e condotti nei porti di Bari o di Gallipoli per esservi sottoposti a rigorosa visita; 3) le navi e i galleggianti che dalla visita risultassero carichi in tutto o in parte di generi di contrabbando, dovevano essere catturati se si fossero avute le prove o la presunzione della loro