— 585 — osta del comando dell’armata o delle autorità da esso delegate. Art. 4. — Le navi che intendono compiere viaggi lungo le coste montenegrine o albanesi o lungo le coste italiane dell’Adriatico, dovranno, valendosi del tramite delle capitanerie di porto in Italia e dei RR. Consoli all’estero, ottenere il nulla osta dal comando dell’armata o dalle autorità navali da esso delegate in sua rappresentanza a concederlo (comandi di divisioni). La concessione del nulla osta è subordinata alla visita della nave. Ottenuto il nulla osta, le capitanerie di porto in Italia ed i RR. Uffici Consolari suddetti rilasceranno i permessi di navigazione secondo le istruzioni che potranno loro essere impartite, volta per volta, in base alle esigenze militari del momento. Art. 5. — I salvacondotti avranno una durata di validità di giorni 15. I permessi sono validi solo fino al decimo giorno da quello in cui sono stati rilasciati. Art. 6. — Sono esenti dall’obbligo del salvacondotto e dal permesso di navigazione le navi requisite per servizio dello Stato. Esse, entrando od uscendo dall’Adriatico o attraversandolo, dovranno informare il comando dell’armata. Art. 7. — Le navi incontrate senza salvacondotto o permesso di navigazione, saranno catturate per violazione di blocco e condotte a Valona o ad Otranto, per l’ulteriore internamento.