— 160 — raggiungere, quando non abbiano ordini diversi, cercheranno di unirsi tra loro per agire in comune nell’ interesse della Triplice. I comandanti delle singole navi degli Stati della Triplice, che soggiornino all’estero nel medesimo Stato, quando la situazione politica generale faccia prevedere la possibilità di una guerra fra la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, possono essere messi a conoscenza dai loro superiori della esistenza di una Convenzione navale. In questo caso i rispettivi comandanti di navi hanno il dovere d’ intendersi l’un l’altro sulle misure da prendersi allo scoppio delle ostilità per le quali essi prenderanno in considerazione le speciali istruzioni ricevute dalle autorità superiori. 2° Comando supremo: a) Il Comando supremo delle forze di mare della Triplice nel Mediterraneo può essere affidato ad un ammiraglio austro-ungarico o italiano, la cui nomina seguirà già in pace con 1’ intesa reciproca dei tre Stati. Se durante le operazioni comuni il comandante supremo venisse a essere posto fuori servizio o dovesse essere sostituito temporaneamente, il comandante che lo segue immediatamente per rango, o nel caso di carica eguale, il comandante di una forza maggiore, terrà il comando supremo, fintanto che il comandante supremo riprenda il servizio o finche