68 ATTILIO BIDOL1 Negli statuti di Albona che trattano «de delictis publicis» è decretato che l’omicida che fugge è in perpetuo bando ed i suoi beni sono confiscati. Però la moglie che non ha seguito il marito nella fuga e che non è stata complice nel delitto, ha salva la sua dote, altrimenti anche questa viene confiscata. Libro I Cap. 7 «Reservatis dotibus uxorum si maritos sequi noluissent dantes fideiussores bonos praedicto comuni. Et si prae-dictae aliquotempore sequerentur maritos quod dotes foi'ma et modo quo supra puplicentur». Il patrimonio comune della famiglia va salvaguardato anche riguardo ai figli ed alle figlie; i quali, morti entrambi i genitori, restano indivisi e subentrano egualmente nei beni paterni e materni. Il figlio maggiore regge ed amministra i beni comuni per sè e per i fratelli minori finche raggiunge l’età legittima, dopo la quale è tenuto al risarcimento dei conti. Prima dell’età legittima non è ammessa la divisione. Una volta avvenuta la divisione, il figlio ma jchio è libero ad Albona di alienare o obbligare in qualunque modo la sua parte, mentre la figlia non può nè vendere nè donare la sua dote che deve rimanere intatta. (Addizioni Cap. 18). Vendita all’incanto I creditori non soddisfatti col pagamento consegnano la sentenza e lo strumento di credito agli stimatori del comune. Se il debitore è renitente, il podestà autorizza il creditore a scegliere i beni del debitore per la vendita forzata. Nel capitolo 16° delle addizioni dello Stato di Albona, Der la vendita all’incanto dei beni si fa una distinzione se si tratta di beni mobili od immobili. Se si tratta di cose mobili, la vendita all’incanto dura per 10 giorni consecutivi, durante i quali si cerca di ricavare il più possibile, dopodiché col ricavato vengono soddisfatti tutti i creditori, la cui graduazione segue col criterio «prior in tempore potior in iure». Soddisfatti tutti i creditori, ciò che avanza va al debitore, se invece i beni messi all’incanto risultano insufficienti a coprire tutti i crediti esistenti, il debitore ne risponde anche con tutti gli altri suoi beni. «... quod omnes habentes pignora bonorum mobilium volentes ea vendere, debeant vendi ad incantum, videlicet quod post acceptum pignus prima festa sequente, dictum pignus debeat incantari et deliberari usque ad dies decem