46 ATTILIO BIDOLI bona eius omnia puplicentur... quod tertia pars bonorum sit ecclesie aquilegensis, alia tercia pars communis sit, alia vero tertia pars sit heredum occisi». Chi viola donna vergine o vedova, se cade nelle mani del comune, viene decapitato. Se fugge, è bandito perpetuamente dal comune e i suoi beni vengono confiscati come per l’omicida, con la differenza che la terza parte, mentre nel delitto di omicidio andava agli eredi dell’ucciso, qui va alla donna violata. La donna violata, acciocché abbia luogo la pena di violazione, deve palesemente gridare per strada «quell’uomo mi ha violata» e denunziare la patita violazione ai Rettori, e comprovarla da due testimoni maschi o femmine di più di dodici anni. Libro I Cap. 10° «Si quis violaverit uxorem alicuius verginem vel viduam ...si fuerit in carcere decapitetur taliter quod moriatur et quod caput in toto a spatulis separetur et si extra fuerit decapitis pena perpetuo sit in banno». Soltanto nell’omicidio e nello stupro la pena di morte era commutabile in una pena pecuniaria, ma soltanto in seguito ad un accomodamento del reo con i parenti dell’ucciso o della donna violata. Nel primo caso la concordia doveva essere fatta entro otto giorni dall’omicidio avvenuto in forma pubblica e solenne nella Chiesa maggiore di Albona, alla presenza di tutto il Consiglio e del popolo, e il colpevole era obbligato a pagare «pro offensa» cioè per l’infrazione della legge del comune, 100 lire veneziane di piccoli al Patriarca ed altrettante al comune. Nel secondo caso non era prescritta la pubblicità della composizione, ma bastava che il violatore pagasse 50 lire veneziane di piccoli al comune ed altrettante al Principe. Come si vede dunque la metà di quello che era prescritto per l’omicida. ... et infra octo dies potuerit se concordare cum here-dibus et consanguineis occisi et pacem cum predictis habuerit et hec pax fieri debeat et concordia in pieno conscilio et populo dicti communis in ecplesia maiori con-vocatus... et solvat et pro offensa quam fecit domino patriarche vel ecclesie aquileiensi libras 100 venecialium parvorum et 100 communi Albonae». Vediamo qui come le norme di diritto germanico importate dalle invasioni barbariche siano ancora in vigore. La composizione dell’offensore con l’offeso rispettivamente con i suoi parenti ed eredi, verso pagamento di una indennità (Guidrigildo del diritto