58 ATTILIO BIDOLI verbo ad verbum prout praedictus advocatus verba pro-tulerit ex parte parentelle' patris occisi ...». Io suppongo che quella frase «protulerit ex parte parentelle patris occisi» si debba intendere che questo avvocato, prima che si istituisse il processo, doveva aver ricevuto determinate istruzioni da parte dei parenti dell’ucciso, parenti sia da parte del padre del morto sia da parte della madre, perchè lo statuto più sotto dice: «per similem mudum teneatur praedictus (inculpatus) de parentella matris se purgare». Queste istruzioni ricevute da parte dei parenti del defunto dovevano certamente concernere indizi più o meno palesi che quel tale era stato l’uccisore, prove personali e materiali comprovanti l’avvenuto reato d’omicidio, circostanze di fatto dalle quali si poteva presumere la colpevolezza dell’imputato ed altri fatti più o meno gravi che potevano essere fonte di luce nel delitto. A tutte queste domande fatte dall’avvocato il presunto omicida doveva scolparsi o col negare o col portare in giudizio altri fatti contrari a quelli enunciati dalla parte avversa e comprovanti la sua innocenza. Se invece durante questo lungo interrogatorio l’accusato manteneva il silenzio, era considerato come reo confesso e come tale condannato. «et si respondere noluerit pro confesso de praedicto homicidio habeatur et puniatur in personam secundum formam illius statuti quod loquitur de homicidio». Se però il presunto omicida rispondeva alle domande dell’avvocato o negava tutto ciò di cui era incolpato, dichiarando di essere innocente, dopo aver svolta questa forma di purgazione, egli aveva la facoltà di portare in giudizio dodici individui di buon nome che davanti ai Rettori comprovassero con la loro persona che l’imputato era innocente. «item auditum est quod facta supradicta purgatione, vo-lumus quod praedictus inculpatus de homicidio veniat coram rectoribus cum duodecim hominibus bone condi-tionis et fame et non filiis familias nec famulis aliquorum ipso computato». Vei’so costoro si procedeva nello stesso modo come per l’imputato di omicidio. Dopo aver prestato giuramento solenne di dire la verità e di non ingannare la buona fede della giustizia, un giudice rivolgeva loro determinate domande sulla condotta dell’imputato e li invitava a portare prove della sua innocenza. Se questi dodici uomini tacevano, l’interrogatorio veniva ripetuto per una seconda volta e poi per una terza. Se alla terza volta tutti e dodici