66 ATTILIO BIDOLI vendita segue al plus offerente, quindi ha luogo la ripartizione fra i creditori secondo la regola «prior tempore potior iure», o in base a privilegio speciale secondo la natura del credito. I principi che regolano i crediti possono discendere da costituzioni romane, la dove la regola statutaria dice che il più (hype-rocha) ricavato dalla vendita del pegno deve restituirsi al debitore (nemo locupletari debet cum alterius iactura), mentre si collega a principi germanici l’altra disposizione in forza della quale, estinto per vendita il pegno e non soddisfatto pienamente il credito, resta l’obbligazione di tutti i beni del debitore per il residuo. Qui non si può parlare di un diritto reale, rimane la mera obbligazione personale del debitore, il quale risponde con tutti gli altri beni e con la persona e può venir carcerato fino alla estinzione totale del debito o alla tacitazione di tutti i creditori. II pegno per debito non è costituito validamente senza autorizzazione del Podestà. A questo proposito lo statuto di Albona dice: Libro II Cap. 10 «Quod nullus accipiat pignus aliqui sine auctoritate sive licentia rectorum et sine nuntio sibi concesso ab abliquo de rectoribus». Contravvenendo a queste disposizioni vigeva la pena del pagamento del doppio del pegno al padrone del pegno, il doppio alla Chiesa di Aquileia ed il doppio al comune di Albona. In quanto alle modalità da seguire per esigere un pegno, Io stato prescrive un’intera procedura da osservarsi pienamente a scanso di pena. Chi presume di dover esigere da qualcuno un pegno, deve presentarsi davanti ai Rettori del Comune di Albona per chiedere licenza di poter andare a prendere il pegno, allegando una giusta causa. Quindi, ricevuto il consenso dai Rettori, costui in compagnia di un nunzio del comune può presentarsi alla casa del debitore ed esigere il pegno dovuto. Se il debitore si rifiuta di consegnare il pegno, è punito con l’ammenda di cinque soldi, se si rifiuta pure alla seconda volta è punito pure con l’ammenda di cinque soldi, alla terza con dieci soldi. Dopo di che si procede all’esecuzione forzata mediante la quale un messo del comune entra in casa e in nome della legge si fa consegnare il pegno e lo dà al creditore. Il debitore, che ad onta del vincolo aliena i mobili o gli immobili sottoposti a pegno o ipoteca, è condannato dal comune fino al completo adempimento delPobbligazione.