BENEDETTO CAIROLI PER I DIRITTI DEGLI IRREDENTI 109 inaugurarono il sistema pai-lamentate, molti• progetti furono presentati allo scopo di estendere il beneficio della legge comune ai proscritti italiani. Se in quel modesto asilo dei dolori e delle comuni speranze scaturiscono spesso le amarezze di una rigorosa tutela, ebbero pure il conforto di fraterne simpatie, quanto più severe erano le cautele del Governo stretto dalla pressione diplomatica, tanto più premurosa la difesa della Camera, depositaria delle aspirazioni nazionali. Noi ricordiamo a titolo d’onore e di gratitudine come malgrado le baionette straniere, minacciose e non lontane, non mancasse all’emigrazione mai il suo patrocinio, e come parecchie volte tentasse assicurarlo con legge, la quale doveva pur essere l’antecipata sanzione del concetto unitario. I progetti presentati con questo nobile intendimento, poi discussi, mai respinti ed una volta anzi rettificati dal voto della Camera, furono disgraziatamente condannati a successive proroghe, specialmente dalla chiusura delle sessioni, che in quel rapido incalzare di eventi interrompevano spesso il lavoro parlamentare. In ogni modo è da ammirare la generosa pertinacia del Parlamento subalpino che non si stancava degli ostacoli, e qualche volta sfidava l’imminenza del pericolo, come avvenne in occasione del trattato coll’Austria, che per mozione sospensiva accettata dalla Camera, non si volle votare finché non fossero assicurate le sorti dell’emigrazione. Ma ciò che nel piccolo Piemonte i suoi degni rappresentanti chiamarono debito d’onore, è per l’Italia costituita applicazione di legge. Imperocché quella che è il fondamento giuridico dello Stato, non ammette eccezione nè di provincie nè di cittadini; dal principio di nazionalità che trionfa sulle rovine del passato, dai plebisciti che consacrano il nuovo dogma scaturisce così il diritto collettivo, come quello individuale: l’arbitrio „colpisce l’emigrato, offende l’unitìi”. Non è possibile che gli esuli dalla famiglia siano coloro ai quali la sventura e le persecuzioni danno tìtoli eccezionali ai riguardi della pietà e della gratitudine, che i pro-fughi per la patria invece di essere i suoi protetti, siano i diseredati. Questa ingiusta restrizione che negando quasi il confine segnato dalla natura mette in dubbio il nostro diritto, porta uno sfregio ad un’altra legge che dovrebbe essere ar-