GLI STATUTI DI ALBONA 53 Che il complice venga ammesso alla stessa stregua dall’agente principale non ci deve sembrare un atto di eccessiva severità, in quantochè con questo mezzo si vuol distogliere le possibili formazioni di associazioni a delinquere, le quali in un momento posteriore (è da notarsi la forza dei prepotenti d’allora) possono trasformarsi in associazioni tendenti a sovvertire l’ordine dello Stato. Nel cap. 30 del I Libro degli statuti di Albona vediamo che il delitto di correità subisce una variante non riscontrata negli altri delitti di diritto penale. E’ sancito che l’agente principale di un tumulto o di una scorreria fatta a scopo di perturbare la pace e l’ordine pubblico sia punito con una ammenda di 50 lire al Comune e, se insolvente, entro 15 giorni dal tumulto avvenuto sia condannato al taglio della testa, mentre i suoi complici debbono pagare solo un’ammenda di 10 lire. Ciò si spiega per il fatto che in un tumulto, mentre nell’agente principale sussiste «l’animus damnum afficiendi», cioè esiste il dolo, il complice il più delle volte può essere trasportato a prendere parte al tumulto senza che in lui ci sia l’intenzione vera e propria di nuocere, ciò che invece non possiamo riscontrare nella correità per furto o per omicidio, ove il complice, conscio di ciò che fa, conosce la gravità del delitto che compie e ne valuta le conseguenze. Siamo di fronte nel nostro caso ai cosidetti «delitti della folla» in cui molto spesso il complice è in tutto o in parte irresponsabile. La detenzione Negli statuti albonesi la detenzione non si trova compresa tra le vere pene espiatorie, ma è considerata come una misura preventiva e p. ecauzionale. In altri termini, indipendentemente dalla ratio dei compilatori, gli statuti seguono una linea di condotta che convenientemente si concilia con la situazione storica del momento. Il Codice Penale odierno fondato, tranne una parte di cui ne faremo accenno, sulla teoria classica del delitto come entità obbiettiva, commisura la pena immediatamente al reato, per cui il delinquente è condannato perchè reo di aver commesso quel determinato fatto, contrario alle norme penali vigenti. Da questa premessa la necessità di colpire indipendentemente da ogni carattere subbiettivo e particolarmente invece alle caratteristiche obbiettive. Però il Codice Penale odierno ha avuto un temperamento notevole nell’accettazione del criterio penale della Scuola Positiva, mediante il quale nell’applicazione della pena ci si è basati, oltre che ai caratteri ob-