54 ATTILIO BIDOLI biettivi del reato, anche alle caratteristiche personali del reo per il quale si è inasprita o meno la pena a seconda della pericolosità. Gli statuti di Albona contrariamente a questi principi hanno istaurato nella legislazione penale una visuale del tutto coerente con quelle che erano allora le direttive nella giurisprudenza penale. In tutti gli statuti infatti notiamo la stessa linea: nel delitto si cerca di far riparare esclusivamene il danno individuale dell’offeso, senza tener conto minimamente delle conseguenze non lievi che possono sorgere dal lasciare in circolazione un omicida che, pagata l’ammenda, ritorna cittadino come un altro con gli stessi diritti, ma dal quale possono non essere ancora esulati quei principi nettamente opposti alle leggi sociali, principi che si sono in lui radicati al momento del delitto e che possono risorgere in seguito con l’espli-camento di un nuovo delitto. Se un reo paga, esso è libero, per quanto se insolvente, subisca una qualsiasi pena corporale che lo porta alla morte. In un ragguaglio con la concezione odierna, il punto di distacco che si nota negli statuti albonesi, nei riguardi dell’applicazione della pena, è il seguente: commesso il reato il reo è perseguito non già perchè sotto un certo aspetto è probabile a delinquere, ma solamente perchè ha delinquito. Insomma il carattere preventivo generale della pena nella normazione statutaria albonese può essere notato solamente in un tempo anteriore, sulla intimidazione prodotta daila norma. Quindi, se dobbiamo dare un carattere alla detenzione nei nostri Statuti, essa può solo essere ravvisata nella detenzione di pubblica sicurezza, la quale ha il compito di tenere presso di sè chi ha delinquito sino al momento del giudizio. Però a mio avviso non è da credersi che il carattere di prevenzione criminale nei nostri statuti sia venuto completamente a mancare. Prova ne sia l’istituto della recidiva, nella quale la pena viene commisurata in via maggiore per il fatto che il reo dimostra maggiore probabilità a delinquere. Negli statuti adunque non si trova menzionata la detenzione espiatoria, essa non esiste. Esiste invece la detenzione come misura preventiva e precauzionale, che ha lo scopo esclusivo di assicurare il malfattore alla giustizia prima che si stabilisca se esso ha commesso il delitto o no e con conseguente espiazione dell’ammenda o applicazione della pena di morte. Su questo punto non c’è alcuna differenza con le norme oggi in vigore. Anche oggi il presunto colpevole è assicurato alla giustizia affinchè non possa fuggire, sia esso più o meno colpevole. E’ quindi la misura preventiva che prende la giustizia per assicurarsi coloro che sono rei indiziati.