— 66 — che sortono. Per ogni Consigliere da eleggersi, si presentano dal Consiglio dello liste triple. Il governo sceglie su queste. XVI. I Consiglieri usciti non possono rieleggersi che dopo due anni. Titolo terzo. De’ Consigli Comunali. XVII. Nelle Comuni, che sono i capi luogo di Distretto, vi è un Consiglio comunale. Vi potrà essere ugualmente un Consiglio comunale nei capi-luogo di Cantone. Il numero dei Consiglieri per questi capiluogo viene determinato con istruzioni speciali. XVIII. I membri de’ Consigli comunali sono scelti per la prima volta dal Provveditore generale su di una lista tripla, c e vien presentata dai Delegati, o Vice-Delegati per mezzo dei Delegati, i quali danno su di essa il loro voto. Questa lista deve essere composta dai nomi d’individui i più notabili per possidenza, dottrina e commercio fra gli abitanti dei capi-luogo anzidetti. I Consigli comunali, che furono già eretti in alcuni luoghi dopo l’epoca de’ 3 luglio p. p., si ritengono confermati anche indipendentemente dall’ osservanza di quest’ultima condizione, salve le modificazioni, che possono occorrere per l’uniformità. XIX. I membri dei Consigli comunali