— 95 — mi al Colonello, sul voto degli abitanti delle Ville stesse. Il Colonello annuendo alla proposizione l’appoggia col suo parere presso il Delegato di governo, che ne chiede la sanzione dal Provveditor generale. § 42. Gli Ufficiali provinciali hanno cura, che i Capo-Villa adempiano tutti i doveri, che loro incombono pei regolamenti esistenti di pubblica tutela e giustizia, e specialmente prevengano i Giudici di Pace, onde provvedere ai minori, pupilli, mentecatti, assenti, eccetera. Per lo stesso oggetto sorvegliano, e per riguardi di pubblico interesse, i Sciaus, i Zudatz, i Procuratori e i Subassè. Non possono però manumettersi per alcun titolo in affari di spettanza dei Tribunali, e Giudici di pace. § 43. In caso di reclamo de’ Villici per le fazioni irregolari e pesanti (delle quali al § 40) i Capi-Villa o singoli aggravati ricorrono al Colonnello, o direttamente ai Vice-Delegati, o Delegati di governo, che riconoscono la verità del fatto, e in caso di bisogno ne fanno rapporto al Provveditor generale. § 44. I Capi di Riparto traggono ogni settimana dal Corpo dei fazionanti sei Ordinanze con giro equo, e il meno ingrato al corpo stesso. Di queste Ordinanze, due ne inoltrano al Colonnello rispettivo, due ne ritengono per sè, e due ne assegnano ai propri Aiutanti. § 45. Le Ordinanze si prendono non una per famiglia, ma ogni famiglia serve in