— u — Istituiti i Giudici di pace, cessa ora l’accordato diritto ai Sardari di giudicare inappellabilmente sino alle 25 lire venete le contese di tuo e mio fra i Morlacchi. Questo diritto era contrario alle sagge idee di legislazione, mentre non dee mai concedersi alla podestà esecutrice la facoltà di giudicare. Che se per le facili querele fra i Morlacchi si trovasse indispensabile di accordare il diritto di giudizio sommario a qualche altra autorità oltre il Giudice di pace, sarebbe poi sempre mio umile avviso di accordarlo piuttosto ai Capivilla o Vecchiardi, anzicchè ai Sardari, abbastanza per se temuti e potenti. Forse taluno, o Sire, potrebbe maravi gliarsi che la legislazione in Dalmazia non sia pubblicata in illirico ; ma questa lingua è sempre imperfettamente conosciuta e usata, e quindi non può aversi fiducia, che siano i codici cosi ben tradotti, che ni un dubbio emerga e rechi i danni di una falsa interpretazione. Se la traduzione del codice francese nelle altre due lingue in Milano non riusci perfettissima, comechè pochi siano i nei, come riuscirebbe in una lingua, che non è generale in Dalmazia, se non fra i Morlacchi ? Eppure la Vostra Grandezza, o Sire, e i progressi stessi della dalmatica civilizzazione esigono che il codice per la Dalmazia sia scritto in illirico e in italiano. Sarà questo codice, in cosi estranea lingua esteso, un nuovo e bel monumento di quella gloria, o Sire, con cui abbagliate l’intero universo.