— 31 — Titolo secondo. Della Giustizia civile: Sezione I. Dei Giudici di pace. Art.o 13. Il Giudice di pace nel proprio Cantone conosce, e giudica tutte le cause di azioni puramente personali, o relative a cose mobili inappellabilmente sino al valore di fiorini quindici, appellabilmente sino al valore di fiorini centocinquanta. Art.o 14. Il Giudice di pace conosce egualmente, e giudica sulle infrascritte materie inappellabilmente sino al valore di fiorini quindici, ed appellabilmente qualunque sia il valore della cosa controversa: I. Sulle azioni per danni dati o dagli uomini o dagli animali ai campi, frutti, o raccolti. II. Sulla rimozione, od alterazione di termini, sulle usurpazioni di terreni, alberi, siepi e fosse, seguite entro 1’ anno. III. Sulla denunzia di nuove opere, snlle innovazioni, ed attentati pure comessi entro 1’ anno, sul corso delle acque inservienti all’ agricoltura, e sopra qualunque altra azione di semplice possessorio. IV. Sulle questioni di riparazioni di case, o di altri fondi cadenti sotto contratto d’ affitto. V. Sulla ristorazione de’ danni pretesi dai conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi dai locatori per abuso della medesima, quando la controversia cade solo sull’ esistenza o liquidazione del danno, non sul diritto di ristorazione. VI. Sulla denunzia di finita locazione