— 39 — V. Di sentire gl’ imputati in esame sommario, e di far registrare tutto ciò che da essi fosse dedotto a proprio carico o discolpa. VI. Di prestarsi a tutti quegli atti di procedura, pei quali fosse richiesto dal regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza, o dal Tribunale istesso, anche dopo che a questo è stato innol-trato il processo pel di lui compimento. VII. Di trasmettere al rispettivo Tribunale di prima istanza tutti gli atti regolarmente compilati insieme col reo, e coi corpi di delitto che fossero stati appresi. Art.o 45. In tutto il distretto del Tribunale di prima istanza può il regio Procuratore prevenire i Giudici di pace, ed esercitare egli stesso direttamente le funzioni espresse negli articoli precedenti. Sezione II. Dei Tribunali di prima istanza in materia criminale. Art.o 4(3. I Tribunali di prima istanza giudicano sulle trasgressioni, e sui delitti, che la legge punisce con pene più miti, e la di cui cognizione non è di competenza o dei Giudici di pace come Giudici di polizia, o della Corte d’Appello. Per ora e sino alla pubblicazione del Codice generale dei delitti e delle pene, la competenza dei Tribunali di prima istanza per la decisione delle cause è mi-