— 71 — della comune, ed in mancanza di esso, si convertono in oggetti di pubblica beneficenza a favore dei più indigenti della comune medesima. XL. Sono pure soggetti ad una multa non minore di un zecchino, nè maggiore di quattro, da determinarsi dal Delegato, quelli Amministratori comunali, che senza provato legittimo impedimento non intervengono alle sedute si ordinarie, che straordinarie dei rispettivi Consigli comunali. XLI. Non possono essere Amministratori simultaneamente il padre col figlio, i fratelli, lo zio e il nipote, i cognati, i cugini in primo grado. XLII. Non si possono eleggere alla carica di Amministratori comunali coloro, che sono in istato di accusa innanzi ai tribunali per delitti criminali, i falliti, i minori d’anni 25, gli ecclesiastici, quelli che hanno lite aperta o debiti colla comune, o che non hanno in essa un domicilio permanente. XLII1. Le Amministrazioni presentano ogni anno ai Consigli comunali il rendiconto dell’ anno antecedente, e il progetto delle spese indispensabili per l’anno susseguente. Propongono pure ai Consigli tutti gli oggetti eli utilità comunale, ed esercitano tutte le ispezioni che loro verranno superiormente assegnate col mezzo dei Delegati, o Vice-Delegati rispettivi. XL1V. I Podestà sono i presidi dei Consigli comunali, e ne aprono le sedute. I Vice-Delegati, o i Delegati, che vi assistono, non vi hanno voto deliberativo.