— 101 — T^i t o 1 o XT. Disposizioni generali. § 70. Ogni Uffiziale provinciale, sotto Ufficiale, o Panduro, che ordinerà o eseguirà l’arresto di un individuo, che non sia in flagrante delitto, quando altronde non abbia un mandato apposito di giustizia, o un ordine scritto dell’ Autorità politica, verrà sottoposto a procedura criminale come colpevole di detenzione arbitraria. 71. La stessa procedura avrà luogo se l’arrestato anche con mandato, o in flagrante delitto, venga custodito in luogo di detenzione non assegnato pubblicamente e legalmente per servire di casa d’arresto o per carcere. 72. Gli arrestati in flagrante delitto o con mandato, qualora non siano già condannati al carcere, vengono subito tradotti innanzi al Giudice di Pace, o al Delegato, o Vice-Delegato di governo, secondo le competenze rispettive; nè potranno esser condotti in prigione o arresto senza un ordine di queste Autorità incaricate di tutelare la libertà civile nel tempo stesso che servono alla giustizia. 73. In caso di assenza de’ Delegati, Vice-Delegati e Giudici di Pace, l’arrestato, di cui al § 71, verrà guardato a vista in luogo sicuro ma decente, finché possa esser presentato. § 74. In qualunque caso d’arresto, l’arrestato dev’ esser trattato con umanità, nè vien permesso l’uso delle violenze alla