— 7 2 — XLY. (ili Amministratori comunali non hanno voto deliberativo nei Consigli delle loro comuni, quando trattasi di affari, che riguardano la loro persona, o la loro amministrazione. In tutti gli altri affari hanno voto come i Consiglieri. XLYI. I Consigli comunali non entrano in carteggio colle Autorità Superiori. Questo appartiene alle sole Amministrazioni destinate a rappresentarli. XLV1I. Nessun pagamento può farsi per spese comunali a carico della comune, che non proceda da un titolo già approvato nel bilancio preventivo, senza ordine in iscritto dal Podestà, contrassegnato da un Savio, e vidimato dal Delegato, o Vice-Delegato. Se accadesse d’incontrar qualche spesa per la comune a carico dell’ Erario provinciale, si esige la previa autorizzazione del Provveditor generale. Tanto degl’ introiti, quanto de’ pagamenti, si tiene un regolale registro separato. XLVIII. Ne’ luoghi, che non hanno una Amministrazione comunale, vi è un Anziano, il quale rappresenta le famiglie, eseguisce gli ordini del Governo nella propria comune, previene i Delegati, o i Vice-Delegati di ogni occorrenza, e si presta alle lore prescrizioni. XL1X. Questi Anziani sono nominati dai Delegati, e durano in carica tre anni. In caso di bisogno possono essere riconfermati. L. Per que’ luoghi, che mancando d’un Consiglio comunale, o di un’Am ministra-