— 30 — da stabilirsi in Spalato, colle attribuzioni e discipline che verranno in seguito pubblicate, vi sono nel restante della Dalmazia dei Tribunali di commercio per gli oggetti commerciali di terra e di mare. Art.o 8. La giuridica direzione de’ Tribunali di prima Istanza e de’ Giudici di pace, coi rispettivi Cantoni, e colle Comuni che la compongono, è determinata dalla Tabella unita in calce al presente Regolamento. Art.o 9. Presso la Corte di Appello vi è un Regio Procurator Generale, ed un Regio Procuratore presso ciascuno de’ Tribunali di prima Istanza. Questi esercitano il ministero pubblico. Art.o 10. Per le cause, nelle quali dietro le due sentenze difformi di prima e seconda Istanza, ha luogo il terzo giudizio di Revisione, secondo i metodi che sono attualmente in corso in questa Provincia, sino alla definitiva organizzazione giudiziaria, è stato già provveduto col Decreto di S. A. I. il Principe Vice Re de’ 17 corrente ottobre. Art.o 11. Di conformità pure allo stesso Reale Decreto pel beneficio di Cassazione, tanto nelle materie civili, quanto nelle criminali, si ha ricorso al Tribunale di Cassazione residente in Milano. Art.o 12. Le differenze fra i privati possono terminarsi per mezzo di uno, o più arbitri. I giudicati di questi non soggiacciono nè ad Appello, nè a Cassazione, a mono che le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.