— 90 — 17. Negli assegni degli ufficiali sono comprese tutte le spese di cancellarla, vestiario, viaggio, alloggio ecc. 18. A tenore di ciò che godettero fin ora gli Ufficiali provinciali ne’ distretti montani, qualora esistano altri terreni disponibili, tutti i Colonnelli, Capi di Riparto e Aiutanti nel continente, ai quali occorrano dei cavalli, potranno ottenere un numero proporzionato di campi, che pei Colonnelli non eccederà i 24, pei ('api di Riparto i 18, e per gli Aiutanti i 12. 19. Gli Arambassè e i Panduri attivi conservano i vantaggi di cui godono, e specialmente quello delle esenzioni dal servizio reale e personale nelle fazioni. 20. Il pagamento degli assegni si fa, alla fine di ciascun mese, dalla Cassa centrale 0 dalle distrettuali, nelle mani dei Colonnelli, dai quali lo percepiscono i subalterni. 21. I Colonnelli presentano alla Cassa, pel 25 d’ogni mese, lo stato dimostrativo, il numero, nome e sopravvivenza dei subalterni, colle variazioni accadute dopo 1’ ultimo pagamento mensile. Questo stato è vidimato dal Colonnello stesso, e quindi dal Delegato di governo. Il Cassiere ritira lo stato, a piedi del quale verrà posta la ricevuta del Colonnello, e fatti quindi 1 registri opportuni, lo trasmette al Prov-veditor generale.