— 37 — dici di pace, ai Tribunali di-prima istanza, ed alla Corte di Appello, onde formare il Tribunal di commercio. Art.o 38. Ogni sentenza proferita in prima istanza dai Tribunali di commercio si eseguisce provvisoriamente anche in caso di_ appello-a fronte di idonea cauzione. È in facoltà di esse prime istanze di farla eseguire provvisoriamente anche senza cauzione, qualora il credito derivi da documento di piena fede, e dalla parte avversa non impugnato. Art.o 39. — Le cause che insorgono per contratti seguiti sulle pubbliche fiere, o mercati, e che a norma degli articoli 18 e 14 sono di competenza dei Giudici di pace, vengono conosciute e giudicate dal Tribunale di commercio composto dal Giudice di pace residente nel luògo, ove si tiene la fiera, od il mercato, e dai due commercianti ad esso Tribunale addetti, purché l’istanza venga proposta durante le stessa fiera, o mercato, e si trovino ancora in luogo tanto l'attore quanto il reo. Titolo Terzo. Della giustizia punitiva. Sezione I. Della competenza dei Giudici di pace in materia criminale. Art.o 40. Il Giudice di pace procura di sopire le risse, e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti, facendo uso a