— 44 — pressi i Giudici di pace, i Tribunali di prima Istanza, e la Corte d’Appello. Art.o 62. Invigilano sulla osservanza delle leggi che interessano 1’ ordine pubblico ed alla regolare esecuzione dei giudicati. Art.o 63. Il regio Procuratore generale presso la Corte di Appello e i due regi Procuratori presso i Tribunali di prima Istanza esercitano negli affari civili il loro ministero, non in via di azione, ma in via di requisizione. Art.o 64. Sono sentiti in tutte le cause e questioni che riguardano : 1. L’ ordine pubblico, l’interesse della nazione, della Corona, dei Comuni e degli stabilimenti pubblici ; 2. Le donazioni, ed i legati, fatti a benefizio de’ poveri di uno o più Comuni ; 3. Lo stato delle persone ; 4. La declinazione del foro per titolo d’incompetenza; 5. La ricusazione dei Giudici per titolo di parentela, od affinità, e la remissione della causa ad altri Giudici; 6. I minori, gl’interdetti, le donne non autorizzate dai loro mariti a stare in giù dizio, e generalmente tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore ; 7. Gli assenti ; 8. I militari in attività ed impiegati nelle armate di terra e di mare fuori del territorio della Provincia, e gli incaricati di qualche pubblica negoziazione fuori pure della Provincia, se non abbiano la-