— 28 — leggi, statuti, ed i metodi di procedura civile e criminale, che sono già vigenti, in (pianto che però questi non si oppongano al disposto dell’annesso Regolamento, ed agli altri di pubblica amministrazione già pubblicati. Art. IV. Dal giorno suddetto cessano in conseguenza dalle loro funzioni l’attuale Tribunale d’ Appello, i Tribunali di prima istanza, i Dirigenti e loro Asse sori, e gli attuali Giudizi di Pace, e cessano pure in qualunque persona o corpo la giurisdizione, facoltà c prerogative che per oggetti civili, criminali e di polizia venissero esercitate, e che fossero loro state attribuite da qualunque precedente Regolamento; dovendo ogni autorità giudiziaria unicamente concentrarsi sino alla definitiva Sovrana disposizione ne’ Tribunali e Giudizi coll’annesfio Regolamento stabiliti. Zara, dal Palazzo Provveditoriale li 27 ottobre 1806. Dandolo Scopoli Segretario Generale