— 102 — Forza provinciale, che ne’ casi di aperta resistenza, o ribellione, che obblighino di respingere cogli estremi mezzi le vie di fatto che si tentassero contro la forza stessa. r 75. E proibito a qualunque individuo sotto le più severe pene di ricever doni sotto qualsiasi titolo. 76. E pure proibito sotto pena di destituzione agli tlffiziali provinciali e sotto Uffìziali l’abbandonar senza permesso il Circondario, Riparto e Stazione che loro vien stabilito. 77. Si accordano ai Panduri, Arambassè e Sergenti le gratificazioni per ogni arresto importante, che sono concesse dai Regolamenti, senza che possono mai gravitare sulle famiglie dei rei. 78. Il Provveditor generale ricompenserà straordinariamente quelli individui della Forza provinciale, che si saranno distinti con qualche azion luminosa. 79. In caso che l’Uffiziale, sotto-Uffì-ziale o Panduro perisse in qualche pubblica incombenza, la gratificazione, o ricompensa verrà data alla vedova o figli. Dal Palazzo Provveditoriale di Zara, questo dì 26 decembre 1806. DANDOLO. SCOPOLI Seg. Gen.