— 17 — Quand’io per mezzo del sig.r Ministro Segretario di Stato, Aldini, ebbi l’onore di mettere appiè del Trono le mie rispettive osservazioni sui due Decreti Imperiali dei 4 Settembre 1806 relativi alla legge agraria ed alle successioni, mi proposi appunto d’indicare quali fossero gli ostacoli all’applicazione, deducendoli dalla natura del paese, tanto sotto 1’ aspetto morale di nazione, quanto esaminando gli individui che la compongono. Oso lusingarmi, che gettando Vostra Maestà uno sguardo sopra il primo articolo in ognuna delle dette due mie memorie, Ella avrà immediatamente nell’alta Sua sapienza veduto quali modificazioni si rendano, almeno per ora, indispensabili sullo stato civile, sul matrimonio, sulla comunione dei beni derivata dal matrimonio, sul divorzio, sulle successioni testate, sulle eredità, sui contratti ecc. Ove, per esempio, trovare un paese, com’è la Dalmazia mediterranea, in cui il padre non dota la figlia, il marito non pranza mai colla moglie, nè seco lei giace; che 1’ abbandona nel momento del parto e nel tempo del puerperio, e che non ne parla, se non come di cosa spregevole e schifosa? Come ubbidirà quest’uomo alla legge della parificazione colle femmine nella successione alla paterna eredità, se egli pensa che quella eredità è un retaggio esclusivo, pervenuto a lui dai suoi maggiori, conquistato col loro sangue e quindi alla famiglia dato dal veneto Senato di allora? Come, per esempio, ottenere la 2