— 20 — a me non avesse esaurito l’argomento in modo degno dei lumi e dello zelo, che lo distinguono, potrei fin d’ora far che l’anima sensibile di Vostra Maestà raccapricciasse all’ esposizione di questi Codici. Il Giudice criminale austriaco è un’Au-torità che indaga e giudica i delitti. Quindi risulta che la stessa persona è giudice e parte nello stesso soggetto. Alla giurisdizione di questo Codice criminale per privilegio non soggiace qualche Distretto; e in tale privilegiato Distretto rimangono anche al presente in vigore le antiche barbare istituzioni delle orride torturo, affin di strappare la confessione ai prevenuti, ed altre simili' istituzioni di una legislazione che rivolta 1’ umanità. Quando l’Italia avrà da Vostra Maestà anche il Codice criminale, ed il metodo di procedura criminale, allora, Sire, con poche modificazioni si potranno applicar l’uno e l’altro alla Dalmazia; e dispariranno così le tante crudeli assurdità, che affligon l’anima frequentemente. Intanto, o Sire, ho creduto di non dover differire a togliere dal Codice criminale austriaco ciò che pareami dover rendere, soffrendolo, per sin me stesso colpevole dinanzi alla Vostra Umanità, nonché intollerabile all’ interno mio sentimento. Ora 1.) La pena di morte non si fa subire che colla decapitazione, e non col laccio alla forca, siccome per lo passato. Dacché io qui son venuto, o Sire, non è ancor però seguita alcuna esecuzione