— 91 — Titolo VI. Polizia e disciplina della Forza provinciale. § 22. Tutti gli ufficiali e Panduri attivi della Forza provinciale saranno soggetti ai Tribunali ordinari per tutti i delitti, che non riguardano la disciplina della Forza medesima. 23. Per i delitti contro la disciplina della Forza provinciale vi sono delle Commissioni di buon ordine in ogni Circondario. Queste Commissioni sono composte dal Colonnello e da cinque Ufficiali e due sotto-ufficiali. 24. Sulle diverse qualità dei delitti di disciplina, semplici e gravi, nonché sulle pene da infliggersi, verrà emanato un apposito Regolamento. 25. Allorché la Commissione di buon ordine si unisce, il Colonnello n’è il presidente, e incarica uno degli ufficiali, che la compongono, a sostenere gli atti contro il reo, un altro a difenderlo, un terzo fa le funzioni di Regio procuratore. Questi tre ufficiali non hanno voto decisivo. Il facente funzioni di Regio procuratore dà le sue conclusioni per 1’ applicazione delle leggi e Regolamenti. 26. Gli atti di accusa e di difesa sono estesi in duplo; e il membro della Commissione, che fa le funzioni di Regio procuratore, ne ritira un esemplare sotto-scritto da tutti i membri della Commissione, per spedirlo al Provvcditor generale.