— 21 — di morte, ad onta delle scabrosissime e così pericolose circostanze dei tempi. 2.) Qualcuna è tolta fra le esacerbazioni delle pene. Oltre la condanna alla carcere, inflitta dalla legge, vi si aggiungeva 1’ esasperazione, tra le altre, di dare al condannato, essendo in carcere, un certo numero di colpi di bastone, e di aggravarlo di pesanti catene, sotto il qual trattamento qualche infelice vittima ha dovuto barbaramente soccombere. Un tal sangue freddo nel battere, quasi per regime, que’ miseri condannati, presenta l’idea dell’estrema inumanità. 3.) Non saranno più condannati ad essere percossi a colpi di bastone gli uomini e di verga le donne, senza neppure eccezione di età o di temperamento, come ve li assoggettava l’orribile Codice austriaco, pubblicato alla fine del secolo XVIII. 4.) Vengono ad essere parificati nella competenza dei Giudizi criminali tutti i cittadini, togliendo quel privilegio ed e-senzione dall' ordinario lor foro criminale, che per certi delitti, ed a certo rango e Dualità di persone era attribuito dal Co-ice austriaco. 5.) E stata abolita quella specie di tortura, che per il Codice stesso era permesso d’infliggere al prevenuto, mediante venti colpi di bastone, se rendevasi tigli negativo di un delitto, pel quale vi fosse una chiara prova in processo. 6.) Si è restituito in fine a qualunque prevenuto nell’art. 83 del Regolamento organico, che ho 1’ onore di rassegnare, il