— 19 — in simili operazioni, e che Sua Altezza Imperiale destinò a queste parti sulla domanda che ad Essa ne feci, affine ap- fiunto di conoscere fondatamente questa egislazione. Questo lavoro è già depositato nelle mani di Sua Altezza Imperiale. Potrà inoltre senza alcun dubbio lo stesso Sig.r Canova, ad ogni cenno di Vostra Maestà, assoggettarle in tale proposito un più completo e vasto lavoro. § 3. Stato attuale della Giustizia criminale. Alle capricciose e barbare leggi criminali, che esistevano sotto il veneto Governo, è succeduto il Codice dei Delitti e delle Pene, e quello della Procedura criminale dell’Austria. Le stesse Superiorità o Tribunali di Distretto, dei quali ho parlato poc’ anzi, avevano in se riuniti anche gli attributi di Tribunal criminale, ora come magistrati criminali di prima istanza per la costru-zion del processo, che rimettevano con voto consultivo all’Appello, ed ora come Giudice criminale definitivo, nei casi cioè di piccola e anche di grave importanza. Dico anche di grave importanza, perchè il Giudice criminale di prima istanza, o sia la Superiorità, poteva in alcuni casi condannare definitivamente sino a cinque anni di carcere. Se il sullodato sig.r Canova unitamente