— 70 — sorto due Savi. Questi sono rimpiazzati dai Consigli. I Savi che sortono, non possono essere rieletti che dopo un anno. XXXY. Le elezioni si fanno a pluralità assoluta di voti, cosicché per essere eletto bisogna avere riportato un voto almeno più della metà. XXXVI. Le Amministrazioni comunali eseguiscono gli ordini dei Consigli comunali rispettivi approvati dal Provveditor generale, e rendono conto ad essi della loro gestione. Eseguiscono anche gli ordini della Provveditoria generale indipendentemente dall’ assenso de’ Consigli. XXXVII. Provvedono per urgenza a tutti i bisogni della comune coi mezzi loro assegnati, salvo 1’ obbligo del rendiconto e dell’ immediato rapporto al Vice-Delegato, o al Delegato, e per di lui mezzo, ove occorre, anche al Provveditor generale. XXXVIII. Le Amministrazioni comunali si convocano ogni volta, che il bisogno lo esige, e necessariamente dietro alla domanda del Delegato o del Vice-Delegato. Risolvono a pluralità assoluta di voti, e tengono registro regolare degli affari che trattano. XXXIX. L’ufficio d’ Amministratore comunale è gratuito, nè può ricusarsi senza legittimo impedimento. Il rifiuto illegittimo è punito con una multa non maggiore di otto zecchini dalmati, nè minore di due, da determinarsi dai rispettivi Delegati, i quali vanno a benefizio dell’ ospitale o altro luogo pio