— 38 — del Giudice di pace, si regolano colle massime stabilite all’ articolo 13. Art.o 18. 11 Giudice di pace esercita nel proprio Cantone la volontaria ed onoraria giurisdizione secondo il disposto delle leggi veglianti. Art.o 19. Tutte le cause, la cognizion delle quali è di competenza de’ Tribunali di prima Istanza, prima di introdurle, vengono necessariamente portate al rispettivo Giudice di pace, il quale esercita in esse 1’ ufficio di conciliatore. Si presenta perciò dall’ attore il Libello corredato di tutti i documenti al Giudice di pace, il quale fa citare 1’ altra parte per un giorno determinato all’ esperimento di conciliazione. Art.o 20. Se non riesce al Giudice di fiace di comporre le parti, le invita a arsi giudicare dagli arbitri. Se le parti ricusano di sottomettersi al giudizio degli arbitri, il Giudice di pace le rimette con certificato in forma al rispettivo Tribunale di prima Istanza. Art.o 21. Sono eccettuate dall’ esperimento di conciliazione le cause del Regio Demanio, delle Comuni, ed altri corpi soggetti all’ autorità del Governo, le Cause commerciali, e dei Giudizi di concorso, quelle che insorgessero sugli atti di esecuzione di un giudicato, o di una transazione, tutte le questioni incidenti nel corso della principale, e finalmente tutte le cause dei sommarissimi giudizi. 3