— 34 — Sezione II. Dei Tribunali di prima Istanza in materie civili. Art.o 22. Nei due Tribunali di prima Istanza residenti in Zara e in Spalato, si forma una Sezione civile composta almeno di tre Giudici, compreso il Presidente o il Yice Presidente. Art.o 28. Questa Sezione giudica privativamente tutte le cause personali, reali, e miste, eccettuate quelle che sono nella precedente Sezione attribuite ai Giudici di pace. Art.o 24. Le sentenze della Sezione civile di prima Istanza sono inappellabili, se il valore della cosa controversa non ecceda li fiorini duecento, o trattandosi di un annuo reddito non superi li fiorini dieci. Eccedendo tali somme, ha luogo 1’ appellazione. Art.o 25. Il Tribunale di prima Istanza, a riserva delle cause contemplate nel-1’Art. 21, non può ammettere alcuna Petizione, o Libello, quando con esso non siasi presentato dall’attore il certificato dei competente Giudice di pace di essere stata inutilmente sperimentata la conciliazione. Art.o 26. In tutte le cause introdotte avanti il Tribunale di prima Istanza, è in facoltà delle parti di convenire mediante uno scritto firmato dalle medesime, e deposto alla Cancelleria, prima che emani la sentenza, che esse intendono di essere giudicate inappellabilmente. In questo caso non ha luogo 1’ appellazione.