— 69 — XXIX. Il Consiglio comunale delibera collegialmente a scrutinio segreto. Esso non può mai occuparsi, che di cose spettanti all’ Amministrazione interna della propria comune. Se sorte da questo limite, il Delegato o il Vice-Delegato può chiamare all' ordine il Consiglio, e anche scioglierlo, se occorre. XXX. L’ufficio di Consigliere è gratuito. Titolo quarto. Delle Amministrazioni comunali. XXXI. In ogni Comune capo-luogo di Distretto vi è un’Amministrazione comunale composta di un podestà, e di quattro o sei Savi in ragione della popolazione rispettiva. Vi potrà esser pure un’Amministrazione comunale ne’ capi-luoghi di Cantone. Dove esiste un Consiglio comunale, vi sarà necessariamente anche un’ Amministrazione comunale. XXXII. Per la prima volta i membri di queste Amministrazioni sono nominati dal Provveditore Generale. In seguito i Consigli comunali nominano i Savi; ma il Podestà è sempre nominato dal Provveditore generale sopra una lista tripla presentatagli dai Consigli. XXXIII. II Podestà è preside doli’ Amministrazione comunale, e dura in carica tre anni; può esser riconfermato. XXXIV. Ogni anno si estraggono a